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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I coniugi proprietari di un fondo rustico hanno agito in via possessoria lamentando che, per effetto dell'installazione di due aerogeneratori eolici da parte della società convenuta, una porzione del loro fondo sarebbe stata occupata, sarebbero state violate le distanze legali dal confine e si sarebbe verificata un'invasione dello spazio aereo sovrastante la loro proprietà. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di arretramento degli aerogeneratori per violazione delle distanze. Successivamente la società ha promosso un giudizio ordinario sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la realizzazione dell'opera fosse stata autorizzata da atti amministrativi regionali, comunali e provinciali, e che il decreto comunale di imposizione di servitù aerea coattiva, poi confermato in sede amministrativa, escludesse la tutela civilistica ordinaria. La corte d'appello ha condiviso tale impostazione, ritenendo che la tutela dovesse essere fatta valere contro l'iter amministrativo presupposto e non contro i meri riflessi materiali dell'opera. I ricorrenti hanno quindi proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la domanda investisse soltanto comportamenti materiali illeciti della società privata e non atti autoritativi della P.A.; (2) violazione delle norme sulle distanze legali e della disciplina tecnica applicabile agli aerogeneratori, assumendo che le torri eoliche dovessero considerarsi manufatti soggetti a distanza minima; (3) omessa o apparente motivazione per non avere esaminato la domanda risarcitoria e indennitaria, anche in relazione al periodo anteriore alla costituzione della servitù coattiva aerea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sul riparto di giurisdizione. Ha ribadito che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: poiché la domanda era diretta a tutelare il possesso e il diritto dominicale contro comportamenti materiali della società privata consistiti nell'installazione degli aerogeneratori in violazione delle distanze legali e con occupazione della proprietà, e non a contestare l'illegittimità dei provvedimenti autorizzativi a monte, la controversia apparteneva al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché accerti il mancato rispetto delle distanze e quantifichi il danno per l'occupazione della proprietà. Non risultano esaminate nel merito, in questa sede, le ulteriori questioni sulle distanze e sulla quantificazione del danno, perché assorbite dall'accoglimento del motivo sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    richiamato come base dell'azione possessoria proposta dai proprietari per la tutela del possesso.

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato come norma processuale dell'azione possessoria introdotta in giudizio.

  • art. 103 Cost.

    invocato dai ricorrenti in tema di riparto di giurisdizione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità aquiliana, in relazione ai comportamenti materiali asseritamente illeciti.

  • art. 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulle controversie realmente incidenti sul potere amministrativo, non sui meri comportamenti materiali.

  • art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato in relazione alle controversie concernenti comportamenti della P.A. non riconducibili all'esercizio di pubblico potere.

  • art. 890 c.c.

    richiamato per la disciplina delle distanze legali rispetto alle costruzioni.

  • art. 832 c.c.

    richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà, leso dall'occupazione e dallo sconfinamento in proiezione.

  • art. 844 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della violazione delle distanze e delle immissioni/limitazioni al diritto dominicale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per dedotta omessa motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per dedotta motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei primi motivi di ricorso per violazione di legge e giurisdizione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del terzo motivo per vizio motivazionale.

  • art. 374 c.p.c.

    interpretato nel senso che, fuori dai casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, le sezioni semplici possono decidere sulle questioni di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla regola finale di riparto.

  • art. 890 c.c.

    richiamato anche per sostenere la violazione delle distanze legali da parte dei manufatti eolici.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla mera prospettazione difensiva delle parti.
  • Se la domanda è diretta a far valere la lesione di diritti soggettivi derivante da comportamenti materiali nella concreta realizzazione di un'opera, e non a contestare atti autoritativi a monte, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La controversia appartiene al giudice ordinario quando il privato chieda tutela contro la concreta realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità che abbia causato occupazione, sconfinamento o violazione di distanze legali, trattandosi di attività materiale soggetta al principio del neminem laedere.
  • La presenza di autorizzazioni amministrative e di un iter assentivo regolare non esclude la giurisdizione ordinaria se la domanda non investe l'illegittimità del provvedimento, ma solo gli effetti dannosi materiali dell'opera sui diritti dei terzi non coinvolti nella procedura.
  • Quando la domanda si fonda sul mancato rispetto delle distanze legali e sull'occupazione della proprietà altrui per effetto della collocazione di aerogeneratori, la tutela va cercata nel giudizio ordinario, senza necessità di impugnare gli atti amministrativi che hanno consentito l'opera.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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