Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un terreno agricolo per il prezzo complessivo di euro 207.900, di cui erano stati versati acconti per euro 177.900; il venditore chiese decreto ingiuntivo per il residuo di euro 30.000. L'acquirente propose opposizione sostenendo che il pagamento del saldo fosse sospeso da una clausola del rogito, da qualificare come condizione sospensiva, collegata alla successiva stipula di un atto notarile di accertamento tra il venditore e gli altri comproprietari/condividenti, volto a confermare l'estensione in metri quadrati del terreno promesso in vendita. In appello l'opponente risultò soccombente e propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1353, 1362 e ss. c.c., per avere la corte territoriale escluso la natura di condizione sospensiva della clausola contrattuale; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., per avere ritenuto insussistenti i presupposti dell'exceptio inadimpleti contractus nonostante la persistenza dell'incertezza sulla consistenza del bene; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'asserito errore di calcolo del C.T.U. e nella conseguente dimostrazione che il venditore non sarebbe stato proprietario dell'intera porzione promessa in vendita; 4) omesso esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il ritardo nell'adempimento e della domanda di risoluzione parziale del contratto limitatamente alla porzione di circa 2.000 mq e alla corrispondente parte di prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola invocata non presupponeva un evento futuro e incerto, ma riguardava la determinazione dell'oggetto della vendita e la sua relazione con il prezzo, sicché la qualificazione come condizione sospensiva è stata esclusa correttamente dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva escluso in modo logicamente coerente ogni pericolo di pregiudizio grave idoneo a giustificare l'exceptio inadimpleti contractus, e che la censura mirava solo a una diversa valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo: quanto al terzo, perché si trattava di una rilettura delle risultanze istruttorie mascherata da omesso esame di fatto decisivo; quanto al quarto, perché le doglianze erano in parte assorbite e in parte relative a domanda nuova non esaminabile in appello, oltre che formulate in modo non coerente con il vizio denunciato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condizione sospensiva richiede un evento futuro e incerto; non può essere ricondotta alla mera determinazione o verifica dell'oggetto del contratto e del prezzo.
L'interpretazione della clausola contrattuale va effettuata secondo il tenore letterale e la volontà delle parti; la qualificazione di una clausola come condizione o come mera pattuizione di accertamento rientra nel merito quando non presenti incoerenze logico-giuridiche.
L'eccezione di inadempimento presuppone un inadempimento non di scarsa importanza e un pericolo attuale di pregiudizio grave; la sua ricorrenza non può essere affermata in astratto in presenza di una mera contestazione sulla consistenza del bene, specie se il giudice di merito ha escluso un concreto rischio di danno.
La domanda di risoluzione parziale riferita a una porzione di bene e al relativo prezzo non è esaminabile in cassazione se non risulta validamente devoluta al giudice di appello o se è proposta come questione nuova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge consente di censurare errori di sussunzione, non la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o della volontà negoziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è limitato all'omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non riguarda l'omesso esame di elementi istruttori né la critica alla sufficienza della motivazione.
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Una clausola di un contratto di compravendita non integra una condizione sospensiva se non è collegata a un evento futuro e incerto, ma attiene soltanto alla verifica, precisazione o conferma dell'oggetto della vendita e del corrispettivo.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere accolta in base a una mera incertezza astratta o a contestazioni sulla consistenza del bene, occorrendo un inadempimento sufficientemente grave e un concreto pregiudizio attuale, apprezzati dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare prove e accertamenti tecnici, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame del fatto deve indicare in modo puntuale le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Una domanda o questione nuova, non devoluta al giudice di appello, non può essere riesaminata in cassazione come vizio motivazionale; il ricorrente deve dedurre il corretto vizio di nullità della decisione, quando ne ricorrano i presupposti.
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