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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26493/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali maturati nell’attività svolta quale difensore di un condominio in più giudizi relativi a morosità condominiali. Un condòmino ha proposto opposizione al decreto, che il giudice di pace ha accolto revocando l’ingiunzione, ritenendo che il professionista avesse illegittimamente frazionato il credito per compensi mediante la proposizione di tre distinti ricorsi monitori. Il Tribunale ha rigettato l’appello dell’avvocato, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come abuso del diritto. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sul rito applicabile alle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari legali, sostenendo che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta con il rito previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e che, essendo stata introdotta con citazione invece che con ricorso, sarebbe stata inammissibile; ha inoltre contestato la legittimazione del singolo condòmino ad opporsi e ha invocato il giudicato sull’ingiunzione non opposta dal condominio. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del frazionamento abusivo del credito, sostenendo che si trattava di distinti incarichi e distinte attività giudiziarie, e comunque che la conseguenza non avrebbe potuto essere l’inammissibilità delle domande ma solo la revoca del decreto per la parte eccedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150/2011, la citazione tempestivamente notificata può validamente instaurare il giudizio anche se il rito corretto sarebbe stato quello del ricorso, producendo gli effetti sostanziali e processuali propri dell’atto effettivamente usato; ha inoltre affermato la legittimazione del singolo condòmino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, nella parte relativa al vizio motivazionale, per difetto di specificità nel contesto della doppia conforme, e in parte infondato quanto al merito del frazionamento del credito: ha confermato che crediti professionali riferibili a incarichi distinti ma omogenei e inseriti in un rapporto di durata di fatto devono essere azionati unitariamente, salvo un oggettivo interesse alla tutela frazionata, interesse che il giudice di merito aveva escluso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato tra le norme evocate nel primo motivo, in relazione alla disciplina del decreto ingiuntivo e della sua opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato e considerato per la legittimazione del singolo condòmino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come rito che avrebbe dovuto essere osservato per l’opposizione, ma la Corte ha chiarito che la citazione tempestiva sana l’errore sul mezzo introduttivo nei procedimenti semplificati

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per la disciplina del mutamento del rito e della trattazione della domanda riconvenzionale o ulteriore

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo; non ha condotto all’accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo in tema di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo in tema di valutazione della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in parte per difetto di specificità nel regime della doppia conforme

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte erronea sul perimetro del rito speciale

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    ritenuto applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato; la citazione tempestiva, pur se non conforme alla forma prevista, produce effetti processuali validi

  • art. 28 L. n. 794/1942

    richiamato come base della controversia in materia di liquidazione degli onorari professionali dell’avvocato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato sul decreto non opposto; la Corte non ha accolto la tesi dell’efficacia preclusiva invocata

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di compenso professionale, rispetto al quale è stata poi scrutinata la questione del frazionamento del credito

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel ragionamento sul fatto costitutivo dei distinti crediti professionali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nei procedimenti speciali disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, se la legge prescrive il ricorso ma la parte introduce il giudizio con citazione, la tempestiva notificazione dell’atto consente comunque la valida instaurazione del procedimento, con produzione degli effetti sostanziali e processuali propri della forma concretamente utilizzata, fermo restando il rispetto delle decadenze maturate secondo il rito erroneamente prescelto.
  • L’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condominio può essere proposta anche dal singolo condòmino, poiché il provvedimento può esplicare effetti e valere esecutivamente nei suoi confronti in proporzione alla quota di partecipazione.
  • Il divieto di frazionamento abusivo del credito opera anche per più crediti professionali omogenei, riferibili a prestazioni distinte ma inserite in un rapporto di durata di fatto tra le parti: quando le pretese sono riconducibili a un medesimo contesto storico-fattuale e potrebbero essere decise senza duplicazione istruttoria, esse vanno azionate unitariamente salvo un oggettivo interesse, valutato dal giudice di merito, alla tutela frazionata.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non individua il fatto decisivo asseritamente omesso.
  • La sanzione processuale della violazione del divieto di frazionamento del credito incide sul giudizio in cui è pronunciata e non preclude in assoluto la riproposizione della questione in altri giudizi tra le stesse parti, trattandosi di statuizione avente efficacia di giudicato solo formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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