Cassazione Civile, Ordinanza n. 26496/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindaci)
La controversia
La controversia nasce da due relazioni predisposte da sindaci di una società, ai sensi dell'art. 2408 c.c., nelle quali venivano riportate affermazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione di un soggetto che aveva percepito compensi come amministratore e che, secondo le relazioni, avrebbe ricevuto stipendi da lavoro dipendente senza aver lavorato e avrebbe fruito di servizi personali forniti da dipendenti della società senza rimborso dei costi. Il tribunale aveva condannato i sindaci al risarcimento del danno non patrimoniale. In appello la decisione è stata riformata, ritenendo che il danno non fosse in re ipsa e che l'attore non avesse allegato né provato in modo circostanziato le conseguenze pregiudizievoli delle asserite affermazioni diffamatorie, né potesse usare come parametro il reddito percepito. Nel ricorso per cassazione, il soccombente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo (una lettera della società del 9.11.2011); violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a suo carico la prova della stima goduta in ambito societario prima e dopo le affermazioni; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per avere richiesto la prova del danno pur in presenza di liquidazione equitativa; nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/omessa pronuncia sul primo motivo di gravame e per mancata decisione sulla domanda di falsità delle circostanze riportate nelle relazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che mirava, sotto la veste di omesso esame e violazione di legge, a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ribadendo che il danno da lesione dell'onore e della reputazione non è in re ipsa e richiede allegazione e prova, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre respinto la doglianza di nullità della sentenza d'appello, affermando che la motivazione non era mancante perché la Corte territoriale aveva deciso sulla base della ragione più liquida, potendo omettere l'esame delle altre questioni assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2408 c.c.
richiamato solo per qualificare le relazioni dei sindaci da cui originano le affermazioni contestate
art. 2059 c.c.
evocato nel giudizio di merito come norma sul danno non patrimoniale, ma la Corte ribadisce che il danno da reputazione va allegato e provato come danno-conseguenza
art. 2 Cost.
richiamato in appello per collegare la tutela della reputazione ai diritti inviolabili della persona
art. 2043 c.c.
richiamato per affermare che la responsabilità aquiliana per lesione della reputazione richiede prova anche dell'evento lesivo e non solo della condotta diffamatoria
art. 2697 c.c.
la Corte respinge la doglianza perché non era possibile invertire l'onere della prova sul danno e sulle sue conseguenze
art. 2729 c.c.
la prova del danno non patrimoniale può essere data anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa non esonera dall'allegazione e dalla prova del pregiudizio
art. 2056 c.c.
richiamato in combinazione con l'art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno risarcibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità per difetto di motivazione è respinta perché la decisione d'appello è sorretta dal principio della ragione più liquida
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
evocato quale parametro del dovere di motivazione
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la questione era assorbita dalla decisione fondata sulla ragione più liquida
art. 276 c.p.c.
richiamato per spiegare che il principio della ragione più liquida consente di derogare all'ordine logico delle questioni
art. 111 Cost.
richiamato per sottolineare economia processuale e celerità del giudizio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 31537/2018
richiamo giurisprudenziale sul carattere di danno-conseguenza della lesione della reputazione
art. 19137/2018
richiamo giurisprudenziale sul fatto che il danno alla reputazione non è in re ipsa
art. 21740/2010
richiamo giurisprudenziale sulla necessità di provare anche l'evento lesivo
art. 26214/2022
richiamo giurisprudenziale sul principio della ragione più liquida
Massime di principio
- La lesione dell'onore e della reputazione non comporta automaticamente il risarcimento: il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza e deve essere allegato e provato da chi lo invoca, almeno mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Non è sufficiente dimostrare la falsità o l'offensività dell'affermazione: occorre provare anche l'effettiva incidenza lesiva sulla reputazione del soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
- La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte attrice dall'onere di allegare e dimostrare, in modo circostanziato, il pregiudizio subito e i criteri concreti su cui fondare la quantificazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di omesso esame o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare tutte le altre questioni assorbite.
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