Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36501/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte e irrogato sanzioni. La contestazione riguardava, da un lato, l’esclusione di una perdita dichiarata e, dall’altro, l’indeducibilità di costi sostenuti per due beni mobili di proprietà della società, ritenuti dall’Amministrazione privi del requisito di inerenza rispetto all’attività esercitata, consistente nella prestazione di servizi di consulenza. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione dell’art. 164 TUIR, per avere la CTR esteso indebitamente la disciplina di indeducibilità prevista per i mezzi di trasporto a costi di prestazioni di servizi di trasporto; 2) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, per errata applicazione del principio di inerenza e per un giudizio di congruità ritenuto estraneo a tale principio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato un prospetto costi/ricavi relativo alla locazione dell’aeromobile e all’attività di trasporto; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere preteso dall’Agenzia prove ulteriori rispetto al contratto di locazione, idonee a dimostrare l’effettivo mancato impiego dell’aeromobile per servizi richiesti da clienti diversi dalla contribuente; 5) violazione degli artt. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 2729 c.c., per non avere individuato fatti noti ulteriori dai quali desumere la strumentalità del contratto di locazione e l’interposizione fittizia della società locataria; 6) violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la CTR trascurato la volontà negoziale delle parti e il loro comportamento successivo nell’interpretazione del contratto; 7) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972, oltre che della Carta dei diritti fondamentali UE, per asserita omissione del contraddittorio preventivo in una fattispecie elusiva.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: i primi quattro perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto sufficiente a fondare l’indeducibilità, basato sull’uso personale e dunque non inerente di due barche e di un aeromobile; il quinto perché la censura sulla prova presuntiva non evidenziava una violazione dell’art. 2729 c.c., ma proponeva una diversa ricostruzione dei fatti e risultava anche priva di autosufficienza; il sesto perché l’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e la doglianza mirava solo a una lettura più favorevole alla ricorrente; il settimo perché la questione del contraddittorio preventivo era nuova e non risultava trattata nei gradi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 164 d.P.R. n. 917 del 1986

    Per i veicoli, la deducibilità integrale dei costi è ammessa solo per quelli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa; il contribuente deve provare tale esclusiva strumentalità quale fatto costitutivo del diritto alla deduzione.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in tema di inerenza dei costi; la Corte ha ribadito che un accertamento di non inerenza, fondato sulla concreta estraneità del costo all’attività d’impresa, è sufficiente a sorreggere l’indeducibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuta erroneamente l’esito della prova, censurabile semmai nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per escludere che la censura della contribuente integrasse una vera violazione dei criteri della prova presuntiva, essendo invece una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è corretta solo se fondata su fatti noti gravi, precisi e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo contro l’affermazione di presunzioni non conformi a tali requisiti, non contro la diversa plausibilità della ricostruzione fattuale.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La doglianza sul mancato contraddittorio preventivo è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo; la Corte non entra nel merito perché la questione è nuova.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è ormai limitato al solo 'minimo costituzionale'; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se la motivazione non è mancante o meramente apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare l’esistenza del costo, la sua natura e la concreta destinazione alla produzione del reddito; quando il giudice di merito accerti in fatto una radicale non inerenza del costo, tale accertamento è idoneo a fondare l’indeducibilità.
  • Per i veicoli e, più in generale, per i beni la cui deducibilità integrale è eccezionale, la prova dell’esclusiva strumentalità all’attività d’impresa grava sul contribuente come fatto costitutivo del diritto alla deduzione integrale.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece il ricorrente contesta la valutazione delle prove, la doglianza riguarda il merito e non la regola di riparto probatorio.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta opporre in cassazione una diversa lettura degli indizi o una differente inferenza probabilistica.
  • L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una ricostruzione alternativa della volontà negoziale, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove non trattate nei gradi di merito; chi le deduce deve anche indicare dove siano state già sottoposte al giudice precedente.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.