Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01120/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2006, relativa a maggiore IRAP, IVA, addizionale regionale IRPEF e recupero di un credito d'imposta per incremento occupazionale. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo l'illegittimità della notifica dell'appello dell'Ufficio al vecchio indirizzo del difensore domiciliatario e quindi la nullità della notificazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando di non avere ricevuto il previo avviso bonario e l'invito al contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario di merito, la disciplina speciale dell'art. 17 del d.lgs. 546/1992 regola le notifiche in caso di domicilio eletto e prevale sulla disciplina generale dell'art. 330 c.p.c.; inoltre, nel caso concreto il contribuente non aveva dimostrato di avere comunicato tempestivamente la variazione di domicilio del difensore. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la comunicazione di irregolarità e il contraddittorio preventivo non sono sempre necessari nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso in esame si trattava di controllo documentale senza margini interpretativi e il ricorrente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del contribuente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con nulla sulle spese verso il concessionario rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    consente la rimessione in termini della parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile; nel caso concreto non risultava provata una causa non imputabile alla parte che contestava la notifica.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario di merito regola in via speciale il luogo delle notificazioni in presenza di elezione di domicilio e prevale sulla disciplina ordinaria; la variazione di domicilio produce effetti solo dopo la comunicazione prevista dalla norma.

  • art. 330 c.p.c.

    non si applica direttamente ai gradi di merito del processo tributario, restando riferibile al ricorso per cassazione secondo l'impostazione richiamata dalla Corte.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    impone il contraddittorio preventivo solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non configura un obbligo generalizzato in ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione; la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se il controllo evidenzi un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, mentre per meri omessi/tardivi versamenti non è prescritto il previo avviso bonario.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    regola il controllo automatizzato in materia IVA secondo logica analoga all'art. 36-bis d.P.R. 600/1973.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997

    viene richiamato per escludere la riduzione delle sanzioni nei casi di omessi o tardivi versamenti, non ricorrendo il presupposto del previo avviso nei controlli automatizzati di quel tipo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di merito, quando la parte abbia eletto domicilio, le notificazioni vanno eseguite secondo la disciplina speciale dell'art. 17 del d.lgs. 546/1992; la disciplina generale dell'art. 330 c.p.c. non può essere applicata per sostituirla, salvo il diverso regime del giudizio di cassazione.
  • La variazione del domicilio eletto del difensore deve essere tempestivamente comunicata secondo le forme previste; in difetto, non è illegittima la notificazione dell'appello eseguita al precedente domicilio eletto.
  • Il contraddittorio preventivo e l'avviso bonario non sono imposti in via generale per tutti i controlli automatizzati, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o il controllo determini un esito diverso da quello dichiarato.
  • Nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, la mancata comunicazione di irregolarità integra, di regola, una mera irregolarità se non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo, e non comporta automaticamente l'invalidità della cartella.
  • Chi deduce la lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e non può limitarsi a un'eccezione astratta o pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.