Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09370/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, dopo aver prestato servizio presso l'Agenzia del Demanio ed aver esercitato l'opzione per il passaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il trattamento retributivo complessivamente più favorevole già goduto presso l'Agenzia, lamentando una diminuzione mensile della retribuzione. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'Appello l'aveva respinta ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato violazione di varie norme in tema di passaggi di carriera e mobilità, sostenendo di essere rimasto in realtà alle dipendenze del Ministero e che, comunque, al suo passaggio avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del mantenimento del trattamento economico precedente. Con il secondo motivo ha censurato la decisione d'appello per avere applicato la norma sopravvenuta dell'art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001 nonostante egli avesse esercitato l'opzione prima della sua entrata in vigore, rivendicando quindi il diritto a un assegno ad personam riassorbibile idoneo a evitare la reformatio in peius del trattamento retributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, per quanto di ragione. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che il ritrasferimento potesse essere qualificato come passaggio interno alla medesima amministrazione e quindi escludendo l'applicazione della disciplina invocata sul mantenimento del trattamento nei passaggi di carriera tra amministrazioni statali. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, poiché l'opzione per il passaggio era stata esercitata prima dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva applicarsi retroattivamente la disciplina sopravvenuta in senso peggiorativo; il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere un assegno personale riassorbibile a tutela del divieto di reformatio in peius, ove necessario per mantenere invariato il trattamento economico complessivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 173 del 2003

    norma che disciplina l'opzione del personale interessato al passaggio dall'Agenzia del Demanio al Ministero; rileva come atto di scelta compiuto dal dipendente prima del trasferimento effettivo.

  • art. 74 d.lgs. n. 300 del 1999

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel ragionamento della Corte non è decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957

    regola il passaggio di carriera con assegno personale; la Corte ne richiama l'applicabilità ai soli passaggi tra diverse amministrazioni statali.

  • art. 3, comma 57, L. n. 537 del 1993

    "Nei casi di passaggio di carriera ... al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione"

    la Corte esclude che tale disposizione sia invocabile nel caso concreto come trasferimento interno alla stessa amministrazione, poiché il personale era già stato definitivamente trasferito alle Agenzie fiscali.

  • art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001

    la norma sopravvenuta che prevede l'applicazione esclusiva del trattamento del comparto di destinazione nei trasferimenti per mobilità non può operare retroattivamente rispetto a un'opzione esercitata prima della sua entrata in vigore.

  • art. 12 preleggi

    richiamato nei motivi di ricorso per l'interpretazione delle norme; non è il fulcro autonomo della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale indicata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non assume rilievo decisivo nell'accoglimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti sentenze sulla ricostruzione della vicenda normativa delle Agenzie fiscali.

  • art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius e al coordinamento con l'art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    evocato come parametro del divieto di reformatio in peius nella disciplina del trasferimento e della continuità del trattamento economico.

  • art. 16, comma 1, L. n. 246 del 2005

    norma che ha introdotto l'art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001, con rilevanza solo per il suo momento di entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito favorevole del ricorso.

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    menzionato nel ragionamento sul carattere innovativo della disciplina sopravvenuta e sulla non indifferenza della data di esercizio dell'opzione.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato nel secondo motivo dal ricorrente; non è centrale nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale tra amministrazioni o enti pubblici, la disciplina applicabile va individuata anche in base al momento in cui il dipendente esercita l'opzione o manifesta la scelta, quando la normativa sopravvenuta introduca regole peggiorative non aventi efficacia retroattiva.
  • Una disposizione che, per i trasferimenti per mobilità, preveda l'applicazione esclusiva del trattamento economico del comparto di destinazione non può essere applicata per trascinamento a opzioni già esercitate prima della sua entrata in vigore, perché ciò altererebbe il contesto normativo su cui il lavoratore ha fondato la scelta.
  • In caso di passaggio da un'amministrazione o ente a un altro, se il trattamento economico complessivo nella nuova sede risulta inferiore, il giudice deve verificare la spettanza di un assegno ad personam riassorbibile idoneo a evitare la reformatio in peius del trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso e continuativo.
  • L'assegno ad personam riconosciuto per neutralizzare la riduzione retributiva ha natura riassorbibile negli incrementi futuri del trattamento economico spettante al dipendente nella nuova amministrazione.
  • La disciplina del mantenimento del trattamento economico nei passaggi di carriera tra amministrazioni statali non è invocabile quando il dipendente sia già stato definitivamente trasferito alle dipendenze dell'ente di destinazione in base alla riorganizzazione del sistema amministrativo, e non si verta in un semplice passaggio interno alla medesima amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.