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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09273/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di gestione di un appalto nel settore dell'igiene ambientale. Alcuni lavoratori, già impiegati presso l'impresa cessante nello specifico servizio, hanno chiesto di essere assunti dalla società subentrante con la medesima qualifica e inquadramento, facendo valere l'art. 6 del CCNL di settore e, secondo la sentenza di merito, anche una previsione del capitolato speciale di appalto. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda, ritenendo che il diritto all'assunzione sorgesse dalla clausola sociale del CCNL e che fossero irrilevanti sia la mancata inclusione dei nominativi negli elenchi formati per il subentro sia l'assetto concreto scelto dall'ATI o l'atteggiamento delle organizzazioni sindacali. La società ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) falsa applicazione del CCNL e degli artt. 1362, 1411, 2932 c.c. e 41 Cost., sostenendo che l'art. 6 non attribuirebbe un diritto soggettivo pieno all'assunzione, ma imporrebbe solo una procedura negoziale finalizzata alla salvaguardia dell'occupazione; 2) omesso esame e falsa applicazione delle stesse norme per avere la Corte considerato decisivo il capitolato rispetto alla lettera d'invito e per avere ritenuto irrilevanti gli elenchi dei lavoratori; 3) omesso esame della cessazione dell'appalto al 31 luglio 2013 e conseguente erronea declaratoria del diritto alla costituzione del rapporto nonostante la cessazione del contratto di appalto; 4) violazione dell'art. 2932 c.c. e della disciplina contrattuale, perché la natura costitutiva della sentenza impedirebbe effetti retroattivi. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 6 del CCNL prevede in modo specifico e sufficiente un obbligo di assunzione del personale in possesso dei requisiti indicati e che la procedura sindacale serve solo a verificare tali condizioni, non a rimettere in discussione il diritto all'assunzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la deduzione di violazioni del diritto europeo perché nuova e comunque estranea al perimetro del giudizio di rinvio. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte li ha rigettati osservando che la decisione di merito non era una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma una sentenza di condanna all'assunzione e al risarcimento del danno per il periodo di inadempimento; la cessazione dell'appalto non produceva effetti estintivi automatici né del diritto né del danno, mancando allegazioni sulla cessazione definitiva dell'attività aziendale o su una legittima causa estintiva del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società subentrante. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva ordinato l'assunzione dei lavoratori con la qualifica e l'inquadramento maturati presso l'impresa cessante e aveva condannato la società al risarcimento del danno dalla data in cui l'assunzione avrebbe dovuto avvenire fino all'effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione. La Corte ha ritenuto che la clausola sociale del CCNL di settore attribuisca un vero e proprio diritto all'assunzione ai lavoratori che soddisfino le condizioni previste, e che la procedura sindacale serva soltanto a perfezionare operativamente il passaggio del personale. Ha inoltre escluso che la cessazione dell'appalto abbia effetti estintivi automatici sul diritto o sul danno, in mancanza di allegazioni sulla cessazione definitiva dell'attività o di una legittima causa di cessazione del rapporto. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di cassazione con distrazione al difensore antistatario ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nei motivi

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo denunciato nei motivi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate nell'interpretazione del CCNL

  • art. 1411 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate nell'interpretazione del CCNL

  • art. 2932 c.c.

    invocato dalla ricorrente per negare la possibilità di una pronuncia con effetti costitutivi; la Corte chiarisce però che la decisione impugnata era una sentenza di condanna all'assunzione, non una pronuncia costitutiva

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non accolto come limite all'interpretazione della clausola sociale

  • art. 6 CCNL igiene ambientale

    "l'impresa subentrante assume ex novo…. tutto il personale in forza a tempo indeterminato..…. addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti"

    la Corte lo interpreta come previsione chiara di un obbligo di assunzione, subordinato alla sola verifica delle condizioni oggettive e soggettive indicate dalla clausola sociale, non come mera promessa di trattativa sindacale

  • art. 24 del capitolato speciale di appalto

    richiamato come ulteriore base del diritto all'assunzione, ma la Corte precisa che il diritto discende comunque dall'effettivo inserimento nell'organico addetto all'appalto e dalla clausola sociale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata

  • Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535

    richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato

  • Cass. n. 13179/2017

    richiamata come precedente rescindente che aveva già indicato il perimetro del giudizio di rinvio e riconosciuto l'art. 6 come disciplina articolata che prevede l'obbligo di assunzione in presenza delle condizioni previste

  • Cass. n. 2254/1996

    richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente perché riferita a diversa fattispecie contrattuale in cui la negoziazione mirava solo a favorire l'occupazione

  • Cass. n. 20192/2011

    richiamata a sostegno dell'interpretazione che riconosce il carattere vincolante dell'obbligo di assunzione previsto dalla clausola sociale

  • Cass. n. 5381 del 07/03/2011

    richiamata per affermare l'inammissibilità di una censura nuova non proposta nei precedenti gradi di giudizio

  • Cass. n. 12249 del 15/11/1991

    richiamata per il principio secondo cui il risarcimento del danno da inadempimento segue fino a una legittima causa di risoluzione del rapporto

  • Cass. n. 1888 del 28/01/2020

    richiamata per il principio sul perdurare del danno fino a legittima causa estintiva del rapporto

  • Cass. n. 16201 del 19/05/2022

    richiamata per il medesimo principio sulla durata del risarcimento sino alla legittima cessazione del rapporto

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva sul passaggio di gestione stabilisce in modo espresso che l'impresa subentrante "assume" il personale che presenti determinati requisiti, essa attribuisce ai lavoratori un diritto all'assunzione, non una mera aspettativa da far valere in sede di trattativa.
  • La procedura sindacale prevista per il passaggio di appalto ha funzione di verifica e di coordinamento operativo delle assunzioni, ma non consente di rimettere in discussione il diritto dei lavoratori già individuati dalla clausola sociale, salvo che difettino le condizioni previste dalla norma collettiva.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro del principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente; censure nuove o estranee a tale perimetro sono inammissibili.
  • Il diritto all'assunzione e il correlato risarcimento del danno da mancata assunzione non vengono meno automaticamente per la sola cessazione dell'appalto, se non sia allegata e provata la cessazione definitiva dell'attività aziendale o un'altra legittima causa estintiva del rapporto.
  • La sentenza che ordina l'assunzione e condanna al risarcimento del danno per il periodo di inadempimento non è una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.; pertanto la contestazione sugli effetti retroattivi di tale norma non è pertinente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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