Cassazione Civile, Ordinanza n. 09249/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini della progressione parametrale nel profilo di macchinista, di un'anzianità utile di 39 mesi in forza di un beneficio ad personam attribuito dal precedente datore di lavoro con atto del 22 marzo 2013, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive tra il parametro 183 e il parametro 165 per il periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 aprile 2013. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che, in occasione del passaggio al profilo di macchinista, l'attribuzione del parametro 165 avesse valore premiale e che, quindi, il successivo avanzamento al parametro 183 dovesse essere calcolato secondo la progressione del nuovo profilo, considerando soltanto otto anni ulteriori di condotta effettiva. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 dell'Accordo nazionale per il rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 27.11.2000, come modificato dall'art. 4 del c.c.n.l. del 18.12.2004, per avere i giudici di merito ritenuto sufficiente, per il parametro 183, il decorso di otto anni dal passaggio al profilo di macchinista, anziché sedici anni di condotta effettiva; 2) erronea interpretazione della volontà negoziale e del provvedimento aziendale del 2007, sostenendo che l'attribuzione del parametro 165 al momento del passaggio di profilo fosse solo migliorativa e non idonea a incidere sulla successiva progressione; 3) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, perché la corte territoriale non avrebbe spiegato perché il lavoratore potesse ottenere il parametro 183 dopo soli otto anni di condotta effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici proposti dalla società e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondato e, per la parte realmente dedotta, inammissibile il secondo motivo, osservando che l'interpretazione della volontà negoziale compiuta dai giudici di merito era una plausibile lettura degli atti e non era stata censurata nei termini propri della violazione dei canoni ermeneutici, ma solo contrastata con una lettura alternativa più favorevole alla società. Da ciò ha fatto derivare l'infondatezza anche del primo motivo, poiché, una volta riconosciuta la validità dell'attribuzione del parametro 165, risultava pacifico il possesso degli otto anni di guida effettiva successivi al 1 gennaio 2007. Ha infine escluso la nullità della motivazione, ritenendo che la corte d'appello avesse espresso una motivazione sintetica ma sufficiente, tale da raggiungere il minimo costituzionale richiesto. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme collettive e degli artt. 1362 e ss. c.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
le censure interpretative erano ammissibili solo se accompagnate dall'indicazione specifica del canone ermeneutico asseritamente violato e delle ragioni dello scostamento del giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale.
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
ha disciplinato il procedimento camerale in cui la causa è stata decisa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto dei ricorsi ha determinato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 2 dell'Accordo Nazionale per il rinnovo del c.c.n.l. Autoferrotranvieri ed Internavigatori del 27.11.2000
regola la progressione parametrale del profilo di macchinista in base alla condotta effettiva.
art. 4 del c.c.n.l. del 18.12.2004
ha modificato la disciplina collettiva sulla progressione parametrale del macchinista.
Massime di principio
- L'interpretazione di atti negoziali e di disposizioni collettive è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o apparente.
- Per denunciare in cassazione una violazione dei criteri ermeneutici non basta contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente: occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Una disposizione o un provvedimento aziendale che attribuisca al lavoratore un parametro retributivo più favorevole può essere valorizzato come beneficio premiale ad personam anche ai fini della successiva progressione economica, se così è stata ragionevolmente ricostruita la volontà datoriale dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato la questione decisiva e abbia reso una motivazione, ancorché sintetica, idonea a rendere comprensibile la ratio della decisione, non ricorre il vizio di motivazione apparente.
- Se la censura principale sull'interpretazione del titolo attributivo di un trattamento premiale è infondata, viene meno anche la critica alla successiva progressione retributiva fondata su quel medesimo titolo.
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