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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09251/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un dirigente medico, responsabile di struttura complessa dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica, di ottenere il pagamento di compensi per lavoro straordinario asseritamente svolto tra il 1 novembre 1996 e il 31 dicembre 2006. In origine era stato emesso decreto ingiuntivo a favore del medico; l’ente datore di lavoro aveva proposto opposizione e il ricorso monitorio era stato respinto. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo che, per i dirigenti medici di struttura complessa, la disciplina collettiva escluda in generale la configurabilità di lavoro straordinario compensabile, poiché l’eventuale superamento dell’orario è assorbito dalla retribuzione di risultato quando sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) errata interpretazione del c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001, sostenendo che anche i dirigenti di struttura complessa sono soggetti a un orario settimanale e che lo straordinario è ammesso se autorizzato; 2) omesso esame della prassi aziendale e della prova dell’autorizzazione allo straordinario; 3) erronea mancata applicazione della disciplina del c.c.n.l. 1994-1997 per il primo anno di rapporto; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte ritenuto nuova la questione della mancata negoziazione degli obiettivi di budget; 5) mancata verifica del superamento del limite di ragionevolezza ex art. 32 Cost.; 6) errata declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa; 7) violazione dell’art. 2041 c.c., perché, in assenza di autorizzazione allo straordinario e di altra tutela, il rimedio generale sarebbe stato l’azione di ingiustificato arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la lettura della Corte d’appello è conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui, per i dirigenti medici, la retribuzione di risultato assorbe l’eventuale superamento dell’orario quando la prestazione sia finalizzata agli obiettivi dell’incarico; ha considerato il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo non attaccanti la ratio decidendi, perché muovono dal presupposto della configurabilità del lavoro straordinario o da questioni ritenute irrilevanti dalla sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo stati trascritti gli atti rilevanti né indicata la deduzione nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, perché basato sul presupposto, smentito dalla sentenza impugnata, della coesistenza tra straordinario e retribuzione di risultato. La Corte ha inoltre confermato che, ove l’ente non dia attuazione al sistema di budget e agli obiettivi, il rimedio non è il compenso per straordinario, ma eventualmente il risarcimento del danno o la tutela propria della retribuzione di risultato; ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché non investivano la ratio decidendi

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e delle questioni rilevanti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la novità della domanda/questione in appello, ma la censura non ha superato la ratio della decisione

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento è stata ritenuta sussidiaria e quindi non utilizzabile quando il lavoratore possa agire, in astratto, per retribuzione di risultato o risarcimento del danno

  • art. 32 Cost.

    invocato per il profilo della tutela della salute e del limite di ragionevolezza della prestazione, ritenuto però estraneo al tema controverso e non adeguatamente devoluto

  • artt. 3, 8, 39 e 41 c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001

    le disposizioni sono state lette nel senso che il dirigente medico di struttura complessa non ha, in via generale, diritto al compenso per straordinario, essendo l’eventuale eccedenza assorbita dalla retribuzione di risultato quando collegata agli obiettivi

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    richiamati per l’interpretazione del contratto collettivo, ma la Corte ha aderito a un’interpretazione letterale e sistematica conforme ai precedenti di legittimità

  • art. 17, comma 2, c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 1994-1997

    indicato come fonte che fissa l’orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma non tale da fondare, per i dirigenti di struttura complessa, un autonomo diritto allo straordinario

  • art. 65, comma 3, secondo periodo, c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 1994-1997

    la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, escludendo in generale il compenso per straordinario

  • artt. 19 e 20 c.c.n.l.

    sono richiamati come esempi di ipotesi in cui la contrattazione collettiva prevede espressamente una compensazione per attività eccedenti, come guardie mediche e pronta disponibilità

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici di struttura complessa, la prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario non dà luogo, di regola, a compenso per lavoro straordinario quando la contrattazione collettiva preveda che l’eventuale superamento dell’orario sia assorbito dalla retribuzione di risultato, in funzione del raggiungimento degli obiettivi affidati.
  • Non è ammissibile distinguere tra eccedenza oraria per esigenze del servizio ordinario ed eccedenza finalizzata agli obiettivi dell’incarico, se la disciplina collettiva configura la prestazione dirigenziale come complessivamente orientata al conseguimento dei risultati.
  • Quando la contrattazione collettiva intende remunerare attività ulteriori o eccedenze orarie dei medici dirigenti, lo fa espressamente; in assenza di una previsione specifica, non si può desumere un diritto generalizzato allo straordinario.
  • La mancata attuazione, da parte del datore di lavoro, del sistema di budget o degli obiettivi connessi alla retribuzione di risultato non trasforma automaticamente le ore eccedenti in straordinario retribuibile, potendo al più integrare una pretesa risarcitoria.
  • L’azione di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario e non è esperibile quando l’ordinamento appresti, in astratto, una tutela contrattuale o risarcitoria specifica per il medesimo pregiudizio.
  • In cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che presuppongono una questione non debitamente riportata e localizzata nei precedenti gradi, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

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