Cassazione Civile, Ordinanza n. 09327/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente all’esito di contestazioni disciplinari relative, secondo la sentenza di merito richiamata, al mancato rispetto dell’orario di servizio, alla fraudolenta falsificazione del registro presenze e alla conseguente indebita percezione di retribuzione per ore non lavorate, oltre ad ulteriori addebiti contestati con una seconda lettera. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendone l’illegittimità e, nel giudizio di merito, aveva anche dedotto la nullità del licenziamento per asserita natura discriminatoria e la violazione degli artt. 2, 3 e 4 L. 300/1970. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la condotta, consapevole e reiterata, avesse leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificato la sanzione espulsiva, nonché che la censura sulla violazione dello Statuto dei lavoratori fosse nuova e comunque infondata. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma nel testo esaminato viene affrontata soltanto la questione preliminare di tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata comunicata via PEC dalla cancelleria il 31.5.2022 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 25.11.2022, quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 62, L. 92/2012 per le controversie soggette al rito Fornero. Il ricorrente ha sostenuto che la novella dell’art. 133, comma 2, c.p.c. impedirebbe alla comunicazione di far decorrere i termini per l’impugnazione, ma la Corte ha respinto tale tesi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la disciplina speciale del rito Fornero prevale sulla norma generale del codice di rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l’art. 1, comma 62, L. 92/2012, che nel rito Fornero fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla comunicazione telematica della sentenza di appello da parte della cancelleria. Poiché tale comunicazione era avvenuta il 31.5.2022 e la notifica del ricorso è intervenuta solo il 25.11.2022, il termine era ampiamente spirato. La Corte ha inoltre escluso che la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c. potesse incidere sulla regola speciale del comma 62. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 62, L. 92/2012
termine breve di sessanta giorni
Nel rito Fornero il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria; la comunicazione via PEC del testo integrale della sentenza è idonea a far decorrere il termine.
art. 1, commi 47-68, L. 92/2012
La controversia è stata trattata sin dal primo grado secondo il rito speciale c.d. Fornero, con applicazione della relativa disciplina processuale, inclusa quella sui termini di impugnazione.
art. 133, comma 2, c.p.c.
la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.
La previsione generale non incide sulla disciplina speciale del rito Fornero; non impedisce che la comunicazione della sentenza faccia decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 1, comma 62, L. 92/2012.
art. 325 c.p.c.
Richiamato come termine generale di impugnazione, ma non applicato in luogo della disciplina speciale prevista per il rito Fornero.
art. 380 bis c.p.c.
Utilizzato per la proposta del consigliere delegato e per la decisione in camera di consiglio conforme alla proposta di inammissibilità.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato le condanne pecuniarie conseguenti alla definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, nei termini indicati nel dispositivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 L. 300/1970
Il ricorrente aveva dedotto la sua violazione nel giudizio di merito; la Corte d’appello aveva ritenuto la censura nuova e comunque infondata, ma nel provvedimento di legittimità tale questione non viene esaminata nel merito.
art. 3 L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente come parte della doglianza sulla violazione dello Statuto dei lavoratori; non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 4 L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente come parte della doglianza sulla violazione dello Statuto dei lavoratori; non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dalla L. 92/2012, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, e non dalla notificazione di parte o da altri atti successivi.
- La norma generale dell’art. 133, comma 2, c.p.c., che esclude la decorrenza dei termini ex art. 325 c.p.c. dalla comunicazione di cancelleria, non deroga alla disciplina speciale del rito Fornero, la quale mantiene autonoma efficacia.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve applicabile, l’impugnazione è inammissibile indipendentemente dai motivi di merito dedotti.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata contestazione dei fatti relativi alla ricezione della comunicazione telematica e al rito applicato può rendere decisiva la sola verifica del rispetto del termine di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09249/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09251/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09273/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09350/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09355/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09357/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →