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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09355/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di lavoro instaurato mediante contratto di somministrazione ritenuto irregolare. Il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quale conseguenza del trasferimento d'azienda dalla precedente società utilizzatrice/cedente, con decorrenza giuridica dalla pronuncia, oltre alla riammissione in servizio e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010. La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale contenente rinuncia al ricorso; la società controricorrente ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del lavoratore e della sua valida accettazione da parte della controricorrente, rilevando che per il mero intimato fallimento della società non era necessaria la notificazione della rinuncia perché non costituito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, già compensate tra le parti nell'accordo conciliativo. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso non deve essere notificata al mero intimato non costituito in sede di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente accettata comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Norma invocata dal ricorrente per la tutela economica conseguente alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
  • La notificazione dell'atto di rinuncia non è necessaria nei confronti del mero intimato che non sia costituito nel giudizio di cassazione.
  • Le spese del giudizio di legittimità possono restare regolate dall'accordo conciliativo intervenuto tra le parti costituite, con conseguente assenza di pronuncia giudiziale sulle spese.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione soccombente non può essere applicato in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

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