Cassazione Civile, Ordinanza n. 09350/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto ha convenuto una società davanti al Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo in via principale l'accertamento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di differenze retributive e la declaratoria di nullità del licenziamento; in subordine, ha chiesto il pagamento di fatture riferite a un rapporto formalmente qualificato come procacciatore di affari/agente di commercio. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale della società e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, valorizzando la sede dell'azienda e il luogo di stipulazione del contratto. Con il regolamento di competenza, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che dagli atti risultava che la prestazione era svolta in via esclusiva e prevalente nella provincia di Crotone e che anche la sua residenza era in quel territorio; perciò il foro competente sarebbe stato quello del luogo di lavoro/dipendenza. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse considerato adeguatamente il foro della dipendenza presso cui il lavoratore era addetto e che, in tema di competenza territoriale nel rito del lavoro, l'eccezione di incompetenza richiede la specifica contestazione di tutti i criteri concorrenti ex art. 413 c.p.c. e la prova delle circostanze dedotte. La causa dovrà quindi essere riassunta davanti al Tribunale di Crotone, che provvederà anche sulle spese della fase di regolamento.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
Nel rito del lavoro individua fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti: luogo in cui è sorto il rapporto, luogo in cui si trova l'azienda e dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività alla fine del rapporto. La nozione di dipendenza va intesa in senso ampio, coerente con la ratio di prossimità della prestazione lavorativa.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel principio sull'onere della prova: il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale deve provare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione e contestare specificamente i criteri concorrenti.
Massime di principio
- Nei giudizi di lavoro la competenza territoriale può radicarsi anche nel luogo della "dipendenza" in cui il lavoratore è addetto, concetto da interpretare in senso funzionale e non restrittivo, tenendo conto dell'effettivo svolgimento della prestazione e della presenza di strumenti di lavoro o di un'organizzazione locale riferibile al datore.
- Quando il convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale in presenza di più fori concorrenti ex art. 413 c.p.c., deve contestare specificamente ciascun criterio invocato dall'attore e dimostrarne l'insussistenza; in difetto, l'eccezione va rigettata e il foro scelto dall'attore resta fissato.
- In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può valutare anche gli elementi fattuali utili già emergenti dagli atti, senza essere vincolata ai soli argomenti dell'ordinanza impugnata, poiché decide definitivamente sulla competenza.
Come è indicizzato
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