Cassazione Civile, Ordinanza n. 37570/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La procedura concorsuale impugnava il decreto del Tribunale di Milano che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso in misura ben più ampia i crediti insinuati da un agente della riscossione e dall'ente previdenziale. La lite riguardava: crediti contributivi portati da cinque cartelle, rispetto ai quali il tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura; crediti tributari assistiti da ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973, rispetto ai quali la procedura sosteneva la nullità dell'iscrizione per mancata preventiva comunicazione; e, ancora, l'asserita omissione di esame di fatti decisivi relativi al collegamento tra alcune cartelle/ruoli e le ipoteche iscritte. Con il quinto motivo la procedura deduceva anche violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il creditore, nelle note conclusive, non avesse insistito per il privilegio ipotecario e che il tribunale avesse quindi pronunciato oltre la domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in materia previdenziale, la prescrizione già maturata del credito contributivo abbia efficacia estintiva, sia rilevabile d'ufficio e non sia soggetta ai limiti dell'eccezione in senso stretto; ha invece dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, per difetto di decisività e di autosufficienza, nonché infondato il quinto motivo, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo le conclusioni rilevanti sono quelle indicate nel ricorso e che non può presumersi una rinuncia implicita alla domanda solo perché nelle note finali sia stata menzionata in modo incompleto. Ne è derivata la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in materia previdenziale la prescrizione maturata del credito contributivo ha efficacia estintiva ed è rilevabile d'ufficio.
disciplinano l'accertamento del passivo e l'opposizione allo stato passivo; l'eccezione di prescrizione non è soggetta ai limiti di tardività quando è rilevabile d'ufficio, mentre le conclusioni dell'opposizione sono quelle formulate nel ricorso ex art. 99.
l'iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva richiede la preventiva comunicazione al contribuente; la nullità derivante dall'omissione va però fatta valere nella sede e nei termini propri dell'impugnazione dell'atto.
richiamato nel contesto della verifica del credito e delle cause di prelazione nel concorso.
il decreto non opposto acquista efficacia di giudicato endofallimentare.
richiamati come titolo della prelazione ipotecaria richiesta.
richiamato per i privilegi generali invocati in alternativa alla prelazione ipotecaria.
il giudice non pronuncia oltre la domanda se nel giudizio di opposizione considera le conclusioni proposte nel ricorso introduttivo e non richiede la ripetizione delle conclusioni definitive ex art. 189 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto storico, il dato da cui risulta, la sua discussione e la sua decisività siano specificamente indicati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di deposito e specificazione degli atti su cui il motivo si fonda.
il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
art. 3-bis, comma 2, L. 53/1994
consente la notifica telematica dell'atto con attestazione di conformità della copia informatica della procura.
art. 16-undecies, comma 3, d.l. 179/2012
richiamato per l'attestazione di conformità della copia informatica della procura estratta dall'originale analogico.
richiamato per il deposito in copia analogica degli atti notificati via PEC.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
richiamato per la ritualità del deposito analogico degli atti notificati telematicamente.
art. 19, comma 1, lett. e-bis, d. lgs. 546/1992
l'iscrizione ipotecaria è atto impugnabile davanti al giudice tributario.
art. 21, comma 1, d. lgs. 546/1992
il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione.
art. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati dalle Sezioni Unite quale fondamento del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione del credito contributivo già maturata ha efficacia estintiva, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, con conseguente irrilevanza della sua deduzione tardiva come eccezione in senso stretto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale deve verificare anche la sussistenza e validità della causa di prelazione invocata, ma la contestazione di una ipoteca fiscale deve misurarsi con il sistema di impugnazione proprio dell'atto tributario e con i relativi termini decadenziali.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una rigorosa specificazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento e del modo in cui è stato discusso e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo le conclusioni rilevanti sono quelle formulate nel ricorso ex art. 99 l. fall.; non può presumersi una rinuncia implicita a una domanda solo perché non sia stata reiterata in modo espresso nelle note conclusive.
- La nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva non può essere utilmente fatta valere nel concorso se non sia allegata e dimostrata l'utile impugnazione dell'atto nella sede tributaria competente o la pendenza del relativo termine.
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