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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un ex amministratore di condominio e il condominio amministrato. L'ex amministratore sosteneva di avere anticipato personalmente, durante la gestione, somme per complessivi euro 4.335,11 nell'interesse del condominio e di non essere stato rimborsato. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di tali somme, si era visto opporre dal condominio che la contabilità non era regolare, che mancava un conto corrente condominiale e che, quindi, non era stata provata né la natura personale degli esborsi né l'effettiva debenza del credito; il condominio aveva anche proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per asserita distrazione di somme. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, ha riformato la decisione ritenendo non dimostrato che i pagamenti fossero stati eseguiti con denaro proprio dell'amministratore e negando valore a un preteso riconoscimento di debito da parte del successivo amministratore. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i documenti depositati dimostravano i pagamenti effettuati personalmente e non contestati; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la controparte non aveva contestato espressamente il fatto del pagamento con fondi propri, che quindi doveva considerarsi ammesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che il Tribunale non aveva trascurato il fatto allegato, ma aveva giudicato insufficiente la prova, poiché in assenza di una contabilità chiara e di un conto corrente condominiale non era possibile distinguere tra esborsi effettuati con fondi personali dell'amministratore ed esborsi eseguiti con denaro del condominio. Inoltre, il giudice di merito aveva escluso che vi fosse stato un riconoscimento di debito, valorizzando la riserva di verifica della contabilità espressa dal nuovo amministratore, incompatibile con un'ammissione del credito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la pretesa del ricorrente era stata invece contestata sia dal condominio, per iscritto prima della causa, sia dal nuovo amministratore, e che il deposito in giudizio di tali contestazioni costituiva comportamento processuale idoneo a manifestare la volontà di insistere nella contestazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione opererebbe come fatto ammesso solo se il fatto fosse effettivamente non contestato; nel caso concreto la Corte ha escluso la non contestazione perché il credito era stato espressamente e documentalmente contestato dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

  • art. 360 c.p.c.

    Il primo motivo è stato trattato come doglianza di omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Massime di principio

  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia considerato il fatto allegato ma lo abbia ritenuto, sulla base degli elementi disponibili, non idoneo a provare il diritto azionato.
  • Chi agisce per il rimborso di somme anticipate in favore di un ente di gestione deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche che esso sia stato eseguito con denaro proprio e non con risorse dell'ente, specie se la contabilità è incompleta o indistinta.
  • La regola della non contestazione opera solo in presenza di una effettiva mancanza di contestazione; se dagli atti risulta una contestazione espressa o comunque un comportamento processuale incompatibile con l'ammissione, il fatto non può considerarsi pacifico.
  • Un preteso riconoscimento di debito non può desumersi da mere interlocuzioni o da riserve di verifica della contabilità, quando tali espressioni siano incompatibili con una chiara e inequivoca ammissione dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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