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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia Entrate)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a due immobili di proprietà della contribuente, emesso dall'Ufficio in rettifica di proposte formulate con procedura DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'atto, escludendo la fondatezza della doglianza sul mancato contraddittorio preventivo, sul rilievo che l'accertamento derivava da dati acquisiti in sopralluogo e confrontati con il DOCFA. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha proposto due motivi connessi: il primo per violazione di norme di diritto e dell'art. 112 c.p.c.; il secondo per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e dell'art. 6 CEDU, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. In sostanza ha sostenuto che non vi era stato alcun sopralluogo con sua partecipazione e che l'avviso era illegittimo perché adottato senza contraddittorio endoprocedimentale; ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che la normativa catastale osterebbe al diritto di difesa del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il principio del contraddittorio endoprocedimentale, secondo le Sezioni Unite n. 24823/2015, opera nell'area dei tributi armonizzati e nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge; l'accertamento catastale, anche se conseguente a DOCFA, non riguarda tributi armonizzati e non è assistito da una specifica previsione normativa che imponga il contraddittorio preventivo. La Corte ha inoltre osservato che la procedura DOCFA è già fortemente partecipativa, poiché il contribuente indica gli elementi fattuali rilevanti per il classamento. È stata quindi esclusa anche la necessità di adire la Corte di giustizia, ritenendo non pertinente la questione unionale prospettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata evocata nel primo motivo, ma la decisione non sviluppa un'autonoma ratio su tale norma, limitandosi a ritenere infondati i motivi complessivamente proposti.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Non è violato quando, per la determinazione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, non sia previsto un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 6 CEDU

    La prospettazione difensiva che invocava la CEDU non è stata accolta, perché l'accertamento catastale non rientra nell'area dei tributi armonizzati cui si estendono le garanzie richiamate in materia tributaria nei termini prospettati.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione non è rilevante, oppure il diritto dell'Unione è già stato interpretato, o l'interpretazione corretta è evidente senza ragionevoli dubbi.

  • art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Carta si applica agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione e non estende l'ambito di applicazione del diritto UE oltre le competenze attribuite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale conseguente a DOCFA non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione espressa di legge.
  • Il principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria, come delineato dalle Sezioni Unite, opera nei tributi armonizzati e nei casi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale, non in modo generalizzato per ogni atto lesivo del contribuente.
  • La procedura DOCFA, per sua struttura partecipativa, attenua l'esigenza di un ulteriore contraddittorio preventivo perché il contribuente stesso fornisce all'Ufficio gli elementi fattuali rilevanti per il classamento.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione di diritto UE non è pertinente alla controversia, è già stata risolta dalla giurisprudenza europea o la soluzione è evidente.
  • Le censure sulla mancata partecipazione procedimentale non possono condurre all'annullamento di un accertamento catastale se la normativa di settore non prevede tale garanzia come requisito di validità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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