Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
Il locatore aveva intimato sfratto per morosità relativamente a un immobile locato per uso diverso dall'abitativo. La società conduttrice si era opposta deducendo di avere sanato la morosità con un bonifico di euro 7.600,00. Convertito il rito, il locatore aveva poi allegato ulteriori inadempimenti della conduttrice, relativi agli oneri condominiali e al rimborso delle spese di registrazione, chiedendo la risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. In cassazione il locatore ha dedotto quattro motivi: 1) nullità insanabile o inesistenza della sentenza di appello per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e dell'art. 36, comma 1, d.l. 23/2020, in relazione all'art. 327 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto tardivo l'appello senza considerare la sospensione dei termini per l'emergenza Covid; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese; 4) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto per la decisione nel merito e per la regolazione delle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: a) nulla la sentenza d'appello perché, nel rito applicabile alle locazioni, il collegio deve pronunciare la sentenza dando lettura del dispositivo all'udienza di discussione; b) errata la declaratoria di tardività dell'appello, perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. andava prorogato di 64 giorni per la sospensione dei termini disposta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'appello, quindi, risultava tempestivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come base del motivo di nullità della sentenza di appello per omessa lettura del dispositivo.
Richiamato per affermare l'obbligo di lettura del dispositivo all'udienza nel rito applicabile alle locazioni.
Applicato al giudizio di appello nel rito del lavoro richiamato per le locazioni: il collegio deve pronunciare sentenza dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione, a pena di nullità insanabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazioni di legge nei capi relativi alla tempestività dell'appello e alle spese/contributo unificato.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
Rilevato come norma che ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
Richiamato insieme all'art. 83 d.l. 18/2020 per la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19.
Il termine lungo di impugnazione va calcolato tenendo conto della sospensione emergenziale; nel caso concreto il termine semestrale era prorogato di 64 giorni e l'appello era tempestivo.
Richiamati nel motivo sulle spese; la Corte non si pronuncia perché il motivo resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel motivo sul contributo unificato aggiuntivo; il motivo resta assorbito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Indicata come norma di introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rito applicabile alle controversie di locazione, il giudizio di appello è soggetto alla regola della lettura del dispositivo in udienza; la sua omissione determina nullità insanabile della sentenza.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. deve essere computato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Se l'appello è tempestivo e la sentenza di secondo grado è affetta da nullità processuale, la cassazione con rinvio investe il giudice del rinvio anche della regolazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
- Quando vengono accolti motivi che assorbono le ulteriori censure, la Corte di cassazione non esamina le questioni ulteriori, che restano rimesse al giudice del rinvio o comunque superate dalla decisione principale.
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