Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto rituale la notifica di una cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione mediante consegna al portiere dello stabile sede della società, senza l’invio della successiva raccomandata informativa al destinatario. La censura era formulata come violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c., sostenendo che la raccomandata informativa fosse necessaria per la validità della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, quando la notifica della cartella di pagamento è eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessaria una successiva raccomandata informativa, poiché si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Ha inoltre richiamato l’orientamento consolidato della Corte e la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, secondo cui la raccomandata informativa non costituisce una condizione indefettibile di tutela del diritto di difesa. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, perché l’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario si applicano le norme del servizio postale ordinario; non è richiesta una successiva raccomandata informativa.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di notificazione degli atti tributari.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l’irritualità della notifica eseguita presso la sede della società.
La norma è stata ritenuta priva di efficacia retroattiva.
Non trova applicazione nella notificazione semplificata della cartella eseguita dal concessionario mediante raccomandata ordinaria.
art. 24 Cost.
La raccomandata informativa rafforza il diritto di azione e difesa, ma non ne costituisce una garanzia indefettibile in questo tipo di notificazione.
comma 1 quater; comma 1-bis
Sono stati indicati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita dal concessionario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la successiva raccomandata informativa al destinatario.
- In tale forma di notificazione si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. n. 890/1982, salvo diversa previsione normativa espressa.
- La raccomandata informativa non costituisce, in questo ambito, una condizione indefettibile di validità della notificazione né una garanzia costituzionalmente necessaria del diritto di difesa.
- La censura di nullità della notifica deve confrontarsi con l’orientamento consolidato della Corte, specie quando la notifica sia stata eseguita secondo la procedura semplificata prevista per la riscossione fiscale.
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