Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, in rettifica della rendita proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA, attribuiva una diversa rendita a un immobile di proprietà della società. La CTR della Lombardia aveva annullato l'atto ritenendolo illegittimo per difetto di motivazione, perché richiamava valori di immobili della stessa zona e prontuari di settore senza indicare specificamente gli immobili comparati né fornire informazioni sui prontuari. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina catastale e, in sostanza, censurando la tesi della CTR sulla motivazione dell'avviso; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione disposta dal giudice regionale nonostante la soccombenza dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di attribuzione di rendita catastale in rettifica di quella proposta con DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore del bene. Ha quindi ritenuto erronea la CTR nel pretendere ulteriori elementi a sostegno della motivazione, trattandosi piuttosto di profili attinenti all'attendibilità della valutazione. Ha inoltre valorizzato il fatto che all'avviso risultava allegata una relazione di stima con l'indicazione del criterio seguito. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
d.m. n. 701 del 1994
disciplina la procedura DOCFA; richiamato per affermare che, nei casi di rettifica della rendita proposta, la motivazione dell'avviso è sufficiente se sono indicati i dati oggettivi e la classe attribuita, quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto dichiarati dal contribuente.
r.d.l. n. 652 del 1939
richiamato nel primo motivo del ricorso principale come fonte della disciplina catastale applicabile.
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 11
richiamato nel primo motivo del ricorso principale come norma della disciplina catastale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154
richiamato nel primo motivo del ricorso principale come parte del quadro normativo catastale.
d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 28 e 30
richiamati nel secondo motivo del ricorso principale nell'ambito della disciplina catastale.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale nell'ambito della disciplina catastale.
art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993
indicato come base normativa della procedura DOCFA; la Corte lo richiama per inquadrare l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento catastale.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese del processo tributario.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale in tema di liquidazione e compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nell'avviso di accertamento catastale che rettifica la rendita proposta con procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente quando l'Ufficio indichi i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza dipende solo da una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
- Le indicazioni relative a immobili comparabili, valori di zona o prontuari di settore non attengono necessariamente alla motivazione dell'atto, ma possono rilevare sul piano della fondatezza e attendibilità della stima, soprattutto se il contribuente ne contesta il merito.
- Quando all'avviso di riclassamento è allegata una relazione di stima che espone il criterio valutativo seguito, il requisito motivazionale deve essere apprezzato tenendo conto anche di tale allegazione.
- Le censure sulle spese restano assorbite se la sentenza viene cassata con rinvio, poiché la regolazione delle spese dovrà essere riconsiderata dal giudice di rinvio.
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