Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di condanna di una banca al risarcimento/pagamento degli ammanchi registrati su due conti correnti, uno intestato a un imprenditore individuale e uno cointestato con la coniuge, causati da numerose operazioni di emissione di assegni circolari eseguite sulla base di richieste presentate da terzi con firme del titolare ritenute falsificate in modo evidente. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo un concorso di colpa dei correntisti nella misura del 50%; la corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione, valorizzando da un lato la rilevabilità ictu oculi della falsificazione da parte dello sportellista e, dall'altro, la corresponsabilità dei correntisti per avere delegato un soggetto a operare sui conti, per non aver vigilato su di lui, per non aver controllato gli estratti conto e per avere impiegato quasi tre anni prima di accorgersi degli ammanchi. Nel ricorso per cassazione i correntisti deducono: 1) violazione delle norme su responsabilità del debitore/mandatario e concorso colposo del creditore, contestando che fosse configurabile una loro colpa e un nesso causale con il danno; 2) violazione delle norme su prova documentale e onere della prova, sostenendo che la delega prodotta dalla banca fosse stata tempestivamente e specificamente contestata; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c.; 4) omessa pronuncia sulla regolazione delle spese di primo grado. La banca resiste e propone ricorso incidentale, lamentando che la corte territoriale abbia applicato in modo scorretto il parametro di diligenza richiesto alla banca nel riconoscere la falsificazione delle firme sui moduli di richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale. Ritiene che il primo motivo sia inammissibile perché la motivazione di merito, fondata soprattutto sul lungo tempo trascorso prima della scoperta degli ammanchi e sulla frequenza delle operazioni, è idonea a sorreggere il concorso colposo dei correntisti; il secondo motivo è inammissibile perché il rilievo sulla delega non incide su un passaggio non decisivo e, in ogni caso, il principio di non contestazione non riguarda i documenti ma le allegazioni fattuali, restando ferma la necessità del disconoscimento o della querela di falso; il terzo motivo è inammissibile per contraddittorietà interna, oltre che perché il danno da ritardo nei debiti di valore non è automatico e richiede prova; il quarto motivo è inammissibile perché l"assorbimento" non integra omessa pronuncia. Conseguentemente, il ricorso incidentale della banca, proposto tardivamente, è dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte condanna i ricorrenti principali alle spese e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per l'introduzione del giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
delimita i motivi di ricorso per cassazione; il motivo deve essere riconducibile in modo univoco a una delle ipotesi tassative.
richiamato dai ricorrenti per escludere il concorso colposo del creditore; la Corte conferma che il concorso può desumersi da condotte omissive di controllo causalmente rilevanti.
richiamato in relazione alla diligenza del mandatario/operatore; non decisivo nel caso concreto per escludere la colpa dei correntisti.
richiamato sia dai ricorrenti sia dalla banca in tema di operazioni bancarie e diligenza dell'istituto.
parametro della diligenza qualificata dell'accorto banchiere nel rilevare la falsificazione delle firme.
norma evocata dai ricorrenti nel primo motivo, senza autonoma decisività nella decisione.
evocato dai ricorrenti per contestare il nesso causale, ma la Corte ritiene causalmente rilevante l'omesso controllo dei conti per lungo tempo.
richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione del documento delega.
richiamato dai ricorrenti per l'onere della prova; la Corte precisa che il documento resta oggetto di disconoscimento/querela di falso, mentre il valore probatorio è valutato dal giudice.
richiamato per l'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la questione è dichiarata assorbita o comunque decisa implicitamente.
richiamato in relazione alla condanna alle spese del giudizio di merito.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese, contestata dai ricorrenti.
norma richiamata per il disconoscimento della scrittura/documento prodotto in giudizio.
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis.
il maggior danno da ritardato pagamento non è automatico; richiede allegazione e prova, anche presuntiva, del pregiudizio ulteriore.
evocato indirettamente dalla censura sulla liquidazione equitativa del danno; la Corte ritiene non pertinente il richiamo senza prova del danno da ritardo.
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso principale.
norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il concorso colposo del creditore può essere ravvisato anche quando il danno derivi da condotte fraudolente di terzi, se il danneggiato omette controlli esigibili e causalmente rilevanti, come la verifica periodica dei movimenti di conto per un arco di tempo significativo.
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere formulata in modo univoco e coerente rispetto al vizio dedotto; un motivo intrinsecamente contraddittorio o che cumuli profili incompatibili è inammissibile.
- Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni in fatto e non sostituisce gli strumenti di contestazione propri dei documenti; rispetto ai documenti prodotti occorre, se del caso, il disconoscimento o la querela di falso.
- Il danno da ritardo nelle obbligazioni di valore non è in re ipsa: il creditore deve allegare e provare, anche per presunzioni, che la somma rivalutata non reintegra integralmente il pregiudizio subito.
- L"assorbimento di una domanda o di un motivo di appello non integra omessa pronuncia, poiché implica una decisione implicita sulla questione assorbita; per contestarlo occorre censurare la correttezza dell'assorbimento stesso.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia e non viene esaminato, con conseguente irrilevanza ai fini della soccombenza e delle spese.
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