Cassazione Civile, Ordinanza n. 19754/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di questionario inviato alla società, l'Ufficio di Avellino notificava distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti della società e di alcuni soci, contestando, con metodo analitico-induttivo, un maggior reddito pari a euro 171.823,00 e, per conseguenza, maggiori IRES, IRAP, IVA e IRPEF sui redditi di partecipazione, oltre sanzioni e interessi. La ripresa era fondata su tre profili: emissione di note di credito per euro 12.385,90 ritenute non giustificate; indebita deduzione di costi di manutenzione e riparazione automezzi per euro 83.129,40; omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi per euro 77.141,00. La CTP accolse i ricorsi riuniti e annullò gli atti; la CTR rigettò l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. quanto alle note di credito, sostenendo che la CTR aveva trascurato la censura sulla mancanza di prova documentale della causa giustificativa delle variazioni; 2) omessa pronuncia, violazione degli artt. 102 e 109 TUIR, art. 2730 c.c. e omesso esame di fatti decisivi quanto ai costi di manutenzione, deducendo che le fatture riguardavano in realtà acquisti di lubrificanti, pneumatici e ricambi e che mancava prova dell'inerenza, oltre al limite di deducibilità del 5% ex art. 102 TUIR; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e apoditticità della rideterminazione dei ricavi, contestando la stima del costo chilometrico operata dalla CTR, che aveva ritenuto più credibile il parametro di euro 2,50 al km rispetto a quello di euro 2,80 assunto dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze di omessa pronuncia sulle note di credito e sui costi di manutenzione, osservando che la CTR si era espressamente pronunciata sulle questioni, valorizzando l'art. 26 d.P.R. 633/1972 per le note di credito e la piena inerenza dei costi di manutenzione e riparazione. Ha dichiarato inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure che presupponevano l'esame di documenti e fatture non adeguatamente riprodotti e localizzati nel ricorso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul vizio di omesso esame dei fatti decisivi, perché si trattava di "doppia conforme" in fatto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che la CTR avesse svolto un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione sulla maggiore attendibilità del costo chilometrico di euro 2,50, e che la motivazione non fosse apodittica ma sufficientemente comprensiva del percorso logico seguito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
è stato invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse omissione, ritenendo che la CTR avesse deciso sulle questioni
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere vizi di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente
richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che la CTR aveva sostanzialmente ritenuto raggiunta la prova in capo alla contribuente
la CTR lo ha interpretato nel senso che il sopravvenuto accordo tra le parti può giustificare la variazione in diminuzione; la Corte di cassazione ha ritenuto non censurabile tale approdo per omessa pronuncia
richiamato dall'Ufficio sul limite di deducibilità dei costi di manutenzione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza
invocato per contestare l'inerenza dei costi; la Corte non è entrata nel merito per carenza di specificazione del ricorso
richiamato a sostegno del valore confessoriamente attribuibile alla contabilizzazione dei costi; la Corte non ha esaminato il merito per difetto di autosufficienza
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha osservato che la CTR ha legittimamente apprezzato in fatto la maggiore attendibilità del parametro di costo chilometrico
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale su cui sono state inquadrate le censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione; la Corte ha distinto tra vizi deducibili e limiti del sindacato di legittimità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili le censure che non riproducevano il contenuto dei documenti e non ne indicavano la localizzazione negli atti
richiamato per escludere il vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme in fatto
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, rilevante solo ove la motivazione sia davvero mancante o apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributaria, la deduzione di omessa pronuncia è infondata se dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di merito ha comunque affrontato la questione sostanziale devoluta, anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
- La censura che investe l'interpretazione di documenti o fatture è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce, almeno in sintesi, il contenuto essenziale e non ne indica specificamente la collocazione negli atti di causa, poiché viene meno il requisito di autosufficienza.
- In presenza di "doppia conforme" in fatto, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione, salvo che il ricorrente individui e confronti puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'apprezzamento sulla maggiore attendibilità di un parametro estimativo o ricostruttivo del reddito, quando sia sorretto da una motivazione non apparente, appartiene al merito e non può essere sostituito dal diverso apprezzamento del ricorrente in sede di legittimità.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia realmente mancante, apparente o meramente perplessa; non è sufficiente lamentarne la sintesi o l'eventuale incompletezza logica se il percorso argomentativo consente di comprendere la ratio decidendi.
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