Cassazione Civile, Ordinanza n. 12361/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e le venti cartelle presupposte relative a tributi e compensi di riscossione per periodi d'imposta 2008-2014. In primo e secondo grado aveva dedotto: nullità della notificazione dell'intimazione via PEC perché proveniente da un indirizzo non inserito in pubblici elenchi; nullità o inesistenza della notificazione delle cartelle perché trasmesse in formato .pdf e non .7m; decadenza dell'azione di riscossione; prescrizione dei crediti; vizi propri delle cartelle; illegittimità di interessi e sanzioni. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo valide le notifiche e, conseguentemente, inammissibili per tardività le ulteriori eccezioni. In cassazione la società ha denunciato: 1) violazione della disciplina sulla notificazione PEC per avere ritenuto valida la notifica da indirizzo mittente non censito nei pubblici registri; 2) violazione delle norme sulla riscossione e sul CAD per non avere ravvisato l'inesistenza delle notifiche via PEC in formato .pdf e per non avere escluso la sanatoria ex art. 156 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle ulteriori domande e censure, in particolare decadenza, prescrizione, cumulo giuridico sulle sanzioni e illegittimità di aggi e interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella notificazione a mezzo PEC l'utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non presente nei pubblici elenchi non determina nullità se la notifica ha comunque consentito al destinatario piena difesa e non vi è incertezza su provenienza e oggetto; ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che la cartella trasmessa via PEC non deve necessariamente essere firmata digitalmente quando la normativa non lo preveda e che, in ogni caso, l'eventuale irritualità della trasmissione sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sulle ulteriori eccezioni, dichiarandole inammissibili per tardività dopo aver accertato la regolarità delle notifiche degli atti prodromici. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53
La disciplina della notificazione via PEC non impone, per l'indirizzo del mittente, la stessa rigidità formale richiesta per l'indirizzo del destinatario se la notifica è comunque idonea a raggiungere il suo scopo e a garantire la difesa del destinatario.
Richiamato in tema di notificazione tramite PEC, senza escludere la validità della notifica effettuata da indirizzo del mittente non presente nei pubblici elenchi.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale base normativa della notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base normativa della notificazione degli atti impositivi e delle cartelle.
artt. 21, 23 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il formato informatico idoneo a garantire autenticità sarebbe solo quello con estensione .7m; la Corte ha però escluso che, per la cartella notificata via PEC, sia sempre necessaria la firma digitale o un determinato formato quando la legge non lo imponga.
L'eventuale irritualità della notifica non comporta nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo e ha consentito la conoscenza dell'atto al destinatario.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur rigettando o dichiarando inammissibili le ulteriori censure, renda percepibile il percorso logico seguito nella decisione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.
Norme sul sindacato di legittimità richiamate a fondamento dei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma invocata per la dedotta violazione di legge sui profili di notificazione e formato della PEC.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma invocata per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC, l'eventuale utilizzo di un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici elenchi non determina di per sé nullità se l'atto è comunque riconducibile al mittente, consente piena difesa al destinatario e non crea incertezze su provenienza e contenuto.
- Per la notifica via PEC di una cartella di pagamento non è necessario che il documento originario cartaceo sia sempre sottoscritto digitalmente o trasmesso in un unico formato informatico tipizzato, salvo che una norma speciale lo preveda espressamente.
- Una notificazione irregolare non comporta nullità quando, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo e il destinatario ne ha acquisito conoscenza effettiva.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se il giudice di merito affronta le questioni riproposte, anche dichiarandole inammissibili per tardività, purché dal provvedimento emerga il percorso logico della decisione.
- Una volta accertata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, le censure ulteriori fondate sulla tardività dell'impugnazione degli atti stessi possono essere dichiarate inammissibili.
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