Cassazione Civile, Ordinanza n. 33598/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare diritti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società che chiedeva di accertare che alcuni film e cartoni animati Disney realizzati fino al 1949 fossero caduti in pubblico dominio, con conseguente libertà di riproduzione visiva e di sfruttamento editoriale e commerciale dei personaggi. La società convenuta resistette, rivendicando la perdurante titolarità dei diritti d'autore e proponendo domanda riconvenzionale per contraffazione dei marchi e concorrenza sleale. In primo grado intervenne un soggetto che dedusse di avere un proprio interesse autonomo, connesso al preuso e al danno subito, chiedendo l'accoglimento delle domande di parte attrice e, in sostanza, il riconoscimento di propri diritti e del relativo risarcimento. Dopo il fallimento della società attrice e il successivo rinvio disposto dalla Cassazione sulla natura dell'intervento, la Corte d'appello rigettò l'appello ritenendo che i film non fossero caduti in pubblico dominio per effetto della disciplina sopravvenuta sul prolungamento della protezione autoriale, che la sentenza penale invocata non avesse efficacia di giudicato su tale profilo giuridico, e che non vi fosse prova di un danno imputabile alla condotta della convenuta. Il ricorrente principale denunciò: violazione dell'art. 105 c.p.c. per avere la Corte d'appello negato che egli potesse far valere pretese risarcitorie connesse all'attività della società; violazione degli artt. 654 c.p.p. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato derivante dalle sentenze penali e civili che avrebbero accertato la caduta in pubblico dominio delle opere; violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. per il rigetto del risarcimento del danno, per l'esclusione del danno da mancato sfruttamento e da lesione dell'immagine, e per l'affermazione che il sequestro delle videocassette e gli articoli di stampa non fossero imputabili alla Disney; violazione degli artt. 210, 213, 191 e seguenti c.p.c. per la mancata acquisizione di documenti e per il mancato espletamento di consulenza tecnica ai fini della quantificazione del danno; violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. per la regolazione delle spese. La società ricorrente in via separata dedusse motivi sostanzialmente sovrapponibili: preuso, giudicato penale e civile, danno risarcibile e omissione di mezzi istruttori. La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, respinto quello del ricorrente principale e dichiarato inammissibile quello della società, confermando il rigetto delle domande risarcitorie e di accertamento favorevole ai ricorrenti, nonché la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha disatteso le eccezioni preliminari di improcedibilità e di inammissibilità mosse dalla resistente nei confronti del ricorso principale, ma ha poi rigettato nel merito il ricorso del soggetto subentrato quale erede, ritenendo infondati o inammissibili i suoi motivi: in particolare ha escluso che la sentenza penale irrevocabile producesse giudicato sul punto giuridico della caduta in pubblico dominio delle opere, ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d'appello sulla permanenza della protezione autoriale per effetto della normativa sopravvenuta, ha giudicato non specificamente censurata la ratio sul difetto di imputazione del danno alla resistente e sulla mancanza di prova del danno, e ha reputato infondata la censura sulle spese. Quanto al ricorso della società, lo ha dichiarato inammissibile perché la relativa sentenza di primo grado, integralmente sfavorevole e non impugnata dal fallimento, era ormai passata in giudicato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di ciascun ricorrente; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione dell'intervento autonomo e la spendibilità delle pretese risarcitorie connesse alla propria posizione
la Corte ribadisce che il giudicato penale nel civile riguarda solo i fatti materiali accertati, non le qualificazioni giuridiche o l'interpretazione della disciplina sul diritto d'autore
invocato per sostenere il giudicato esterno; la Corte esclude che le precedenti decisioni abbiano coperto la questione giuridica decisa nel presente giudizio
d.lgs. luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
richiamato come proroga di protezione del diritto d'autore, poi superata e coordinata con la disciplina sopravvenuta
norma base sul diritto d'autore; richiamata per la durata originaria della protezione e per l'art. 32 come modificato
L. 7 marzo 1996, n. 52, art. 17
la Corte lo considera espressamente retroattivo e idoneo a recuperare alla protezione opere già cadute in pubblico dominio se rientranti nei nuovi termini alla data del 29 giugno 1995
d.lgs. 2 febbraio 1997, n. 154, art. 3
richiamato quale modifica dell'art. 32 della legge sul diritto d'autore, con durata sino al settantesimo anno dopo la morte dell'ultima delle persone indicate
invocato per il preteso danno aquiliano; la Corte conferma il rigetto per mancanza di condotta illecita imputabile e di prova del danno
richiamato ai fini della liquidazione equitativa del danno, ma ritenuto non utilizzabile in difetto di prova dell'an debeatur e del nesso imputativo
invocato per l'istanza di esibizione documentale, assorbita dal rigetto dei motivi principali
richiamato per l'acquisizione di documenti da pubbliche amministrazioni, ma i relativi motivi sono stati assorbiti
richiamato con riferimento alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta assorbita
richiamati per la censura sulle spese; la Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza complessiva e della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito
usato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel passaggio sulle contestazioni relative alla conformità della copia notificata e al disconoscimento
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
citata nel contesto dell'eccezione di improcedibilità sul deposito della copia analogica della sentenza notificata via PEC
richiamato in via analogica per affermare la necessità di tempestivo disconoscimento della conformità della copia all'originale
Massime di principio
- Il giudicato penale nel processo civile copre soltanto l'accertamento dei fatti materiali storici e non si estende alle qualificazioni giuridiche, all'interpretazione delle norme o alla ricostruzione della durata della protezione di un diritto di privativa.
- In tema di diritto d'autore, la sopravvenienza normativa che proroga o riattiva la protezione può operare retroattivamente anche rispetto a opere che, secondo la disciplina previgente, si erano già avvicinate o erano entrate in pubblico dominio, se la legge lo prevede espressamente e il rapporto rientra nei termini fissati dal legislatore.
- La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. richiede non solo l'allegazione di un comportamento illecito, ma anche la prova del danno e del nesso di imputazione; il danno derivante da un sequestro disposto dall'autorità giudiziaria o da pubblicazioni giornalistiche di terzi non può essere automaticamente imputato alla parte che abbia esercitato legittimamente il diritto di difesa.
- La censura di legittimità deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione di merito si fonda sull'insussistenza della condotta illecita, sull'assenza di imputabilità del pregiudizio o sulla genericità della deduzione del danno, il motivo che non si confronta con tali passaggi è inammissibile per difetto di specificità.
- La valutazione delle spese processuali va compiuta considerando l'esito globale della lite; il sindacato di cassazione è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione resta in linea di principio rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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