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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per il periodo d'imposta 2006, con recupero di IRPEF, IVA e IRAP in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, in contumacia della stessa, aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa motivazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 3, commi 181 ss., L. n. 549/1995 e dell'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998, sostenendo che l'accertamento fondato sugli studi di settore era stato ritenuto valido senza previo contraddittorio; con il terzo ha riproposto il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, contestando che le risultanze dello studio di settore fossero state trattate come presunzioni senza previa instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse comprensibile e consentisse di individuare la ratio decidendi, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio. La ragione dell'accoglimento è stata l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettiva instaurazione del contraddittorio preventivo, elemento considerato centrale e condizionante per la validità dell'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che non può fondarsi sul solo scostamento dai parametri statistici, ma richiede la previa e obbligatoria instaurazione del contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.
  • Nel procedimento di accertamento standardizzato, l'ufficio deve provare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente può contrastarlo allegando e provando circostanze specifiche che giustifichino lo scostamento dalla redditività standardizzata.
  • Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non vi partecipa o non formula allegazioni difensive, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire ulteriori dimostrazioni oltre il disallineamento emerso dagli studi di settore.
  • Il vizio di omessa motivazione della sentenza ricorre solo quando la decisione sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto; non basta che la motivazione sia sintetica, purché la ratio decidendi sia comunque intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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