Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo a un maggior reddito per l'anno d'imposta 2004. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado per omessa allegazione dell'atto impugnato; l'appello era stato rigettato dalla CTR. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la decisione per avere ritenuto l'inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione dell'atto impugnato, sostenendo che l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 non prevede tale sanzione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, affermando che l'erronea indicazione del numero dell'atto nel ricorso costituiva un mero errore materiale, non idoneo a determinare incertezza sull'oggetto della domanda, anche perché l'Ufficio si era difeso nel merito e l'atto effettivamente allegato riguardava un diverso avviso, relativo all'anno 2005. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che nel ricorso introduttivo era stato indicato come atto impugnato proprio il numero riportato nel ricorso, mentre l'atto allegato aveva un diverso numero ed era riferito a un diverso anno d'imposta, sicché non si trattava di lapsus calami, ma di difetto di specificità dell'impugnazione. Inoltre il ricorrente non aveva trascritto o riprodotto gli atti rilevanti, rendendo impossibile il controllo di legittimità, e il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse poiché il contribuente aveva comunque già ottenuto una decisione passata in giudicato favorevole sulla pretesa impositiva relativa al 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per violazione del principio di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato gli atti necessari a verificare l'asserito errore materiale nella indicazione dell'avviso impugnato. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo per difetto di interesse, osservando che, anche ove la censura fosse stata accolta, il rinvio avrebbe comunque investito una pretesa impositiva già definita con altra pronuncia passata in giudicato favorevole al contribuente, sicché non vi sarebbe stato alcun risultato utile conseguibile. Non sono state liquidate spese di lite, pur a fronte della soccombenza del ricorrente, in ragione della costituzione dell'Agenzia priva di attività difensiva sostanziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte osserva che la norma non prevede l'inammissibilità del ricorso per la sola omessa allegazione dell'atto impugnato, ma nel caso concreto ciò non consente l'accoglimento del motivo per le ulteriori ragioni processuali indicate.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte lo richiama in relazione alla necessità di specifica indicazione dell'atto impugnato nel ricorso tributario; l'errata indicazione non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissibilità se dal ricorso risulta che l'atto effettivamente impugnato è diverso da quello allegato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato solo incidentalmente per escludere rilievo alla sopravvenuta preclusione dell'audizione della parte in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di merito, la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata: una mera contrapposizione assertiva alla valutazione del giudice di merito non è sufficiente.
  • Il ricorrente che deduce un errore materiale nella individuazione dell'atto impugnato deve indicare e riprodurre gli atti processuali rilevanti, perché la Corte di cassazione possa verificare il vizio denunciato; in difetto opera l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
  • L'erronea indicazione dell'atto impugnato non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se dal complesso dell'atto processuale risulta con chiarezza quale provvedimento sia effettivamente contestato; tuttavia, se il giudice di merito accerta che l'indicazione è specifica e coerente con l'atto poi riportato, non può parlarsi di mero lapsus calami.
  • È inammissibile il motivo di ricorso privo di interesse quando, anche in caso di accoglimento, la parte non conseguirebbe alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile, per la presenza di un giudicato già favorevole sulla medesima pretesa sostanziale.
  • In sede tributaria, la specificità dell'impugnazione richiede coerenza tra l'atto indicato nel ricorso e quello allegato o contestato; la divergenza tra numero dell'atto e annualità d'imposta è elemento idoneo a escludere la mera svista se il ricorso mostra di riferirsi consapevolmente al diverso provvedimento.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.