Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per IVA, IRPEF e IRAP, emesso a seguito di accesso domiciliare e del rinvenimento di documentazione bancaria che aveva poi dato avvio a indagini finanziarie. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'avviso fosse stato sottoscritto prima della scadenza del termine e che non ricorresse una specifica urgenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, sostenendo che ai fini del rispetto del termine rileverebbe la notificazione e non la mera sottoscrizione/emissione dell'atto; secondo, chiedendo una revisione dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità dell'avviso emesso ante tempus, e in subordine sollecitando un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche richiamando il tema della c.d. prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità e di giudicato sollevate dal contribuente. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 opera sia per tributi armonizzati sia per tributi non armonizzati, senza necessità di prova di resistenza, perché la nullità è già espressamente prevista dalla legge. Ha inoltre ribadito che ciò che rileva è il momento dell'emanazione dell'avviso, inteso come sottoscrizione dell'atto, e non la successiva notificazione: un atto sottoscritto prima della scadenza del termine è illegittimo anche se notificato dopo. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine; la violazione comporta nullità e non richiede prova di resistenza
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata nel primo motivo, ma non è il centro della decisione, che si fonda soprattutto sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione sommaria dei fatti è stata ritenuta infondata
artt. 22 e 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal contribuente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, eccezione disattesa dalla Corte
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione all'applicabilità delle regole sul deposito nel giudizio di appello tributario
ritenuto utilizzabile per la notificazione diretta a mezzo posta da parte del messo notificatore speciale
art. 267 TFUE
richiamato dall'Agenzia a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria
la Corte esclude la sua operatività nel caso concreto perché la questione giurisprudenziale era ancora in evoluzione al momento della decisione impugnata
Massime di principio
- Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela in sé il contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
- Ai fini del rispetto del termine dilatorio, il momento rilevante è l'emanazione dell'atto, intesa come sottoscrizione del provvedimento impositivo, non la successiva notificazione, che incide solo sull'efficacia dell'atto già perfezionato.
- Quando la legge nazionale prevede espressamente la nullità per la violazione del contraddittorio, non opera la c.d. prova di resistenza, nemmeno per tributi armonizzati come l'IVA.
- La prova di resistenza è configurabile solo nei casi in cui manchi una specifica sanzione di nullità prevista dall'ordinamento interno per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- In sede di legittimità, la Corte può esaminare direttamente questioni processuali risultanti dagli atti quando il controllo richiede la verifica di documenti processuali acquisiti al fascicolo e rilevanti per stabilire l'ammissibilità o meno dell'impugnazione.
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