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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per IVA, IRPEF e IRAP, emesso a seguito di accesso domiciliare e del rinvenimento di documentazione bancaria che aveva poi dato avvio a indagini finanziarie. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'avviso fosse stato sottoscritto prima della scadenza del termine e che non ricorresse una specifica urgenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, sostenendo che ai fini del rispetto del termine rileverebbe la notificazione e non la mera sottoscrizione/emissione dell'atto; secondo, chiedendo una revisione dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità dell'avviso emesso ante tempus, e in subordine sollecitando un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche richiamando il tema della c.d. prova di resistenza.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità e di giudicato sollevate dal contribuente. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 opera sia per tributi armonizzati sia per tributi non armonizzati, senza necessità di prova di resistenza, perché la nullità è già espressamente prevista dalla legge. Ha inoltre ribadito che ciò che rileva è il momento dell'emanazione dell'avviso, inteso come sottoscrizione dell'atto, e non la successiva notificazione: un atto sottoscritto prima della scadenza del termine è illegittimo anche se notificato dopo. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni

    nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine; la violazione comporta nullità e non richiede prova di resistenza

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma violata nel primo motivo, ma non è il centro della decisione, che si fonda soprattutto sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione sommaria dei fatti è stata ritenuta infondata

  • artt. 22 e 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dal contribuente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, eccezione disattesa dalla Corte

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione all'applicabilità delle regole sul deposito nel giudizio di appello tributario

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    ritenuto utilizzabile per la notificazione diretta a mezzo posta da parte del messo notificatore speciale

  • art. 267 TFUE

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria

  • art. 360 bis c.p.c.

    la Corte esclude la sua operatività nel caso concreto perché la questione giurisprudenziale era ancora in evoluzione al momento della decisione impugnata

Massime di principio

  • Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela in sé il contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
  • Ai fini del rispetto del termine dilatorio, il momento rilevante è l'emanazione dell'atto, intesa come sottoscrizione del provvedimento impositivo, non la successiva notificazione, che incide solo sull'efficacia dell'atto già perfezionato.
  • Quando la legge nazionale prevede espressamente la nullità per la violazione del contraddittorio, non opera la c.d. prova di resistenza, nemmeno per tributi armonizzati come l'IVA.
  • La prova di resistenza è configurabile solo nei casi in cui manchi una specifica sanzione di nullità prevista dall'ordinamento interno per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • In sede di legittimità, la Corte può esaminare direttamente questioni processuali risultanti dagli atti quando il controllo richiede la verifica di documenti processuali acquisiti al fascicolo e rilevanti per stabilire l'ammissibilità o meno dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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