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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un giudizio tra una società e due amministrazioni statali in cui la Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione delle amministrazioni, condannandole alla restituzione alla società di una somma entro il limite massimo di euro 373.771,48. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; le amministrazioni avevano resistito con unico controricorso e proposto a loro volta ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Prima della camera di consiglio, però, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dall'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, ritenendola conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente ai casi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza in camera di consiglio, non partecipata

    richiamato solo per il rito camerale in cui è stata trattata la causa; non incide sull'esito di merito

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è concorde istanza delle parti o comunque ne ricorrano i presupposti processuali.
  • Il c.d. doppio contributo unificato ha natura lato sensu sanzionatoria e, proprio per questo, non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge: rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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