Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui venivano recuperate imposte dirette e IVA sulla base di studi di settore, ritenuti indicativi di una grave incongruenza rispetto ai ricavi dichiarati da una contribuente esercente attività d'impresa nel settore cartotecnico. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione, l'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione sulla pretesa invalidità della notifica dell'invito al contraddittorio, profilo non dedotto nel ricorso originario e quindi non proponibile per la prima volta in appello; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui gli studi di settore, da soli, non sarebbero sufficienti a fondare la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la CTR aveva dato rilievo a un vizio di notifica dell'invito al contraddittorio non dedotto nel ricorso introduttivo, trattandosi di eccezione in senso stretto non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ossia i vizi di invalidità dell'atto tributario e i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale; non riguarda le mere difese o le eccezioni improprie.

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993

    Richiamato come base normativa degli studi di settore, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'impostazione della CTR in tema di onere della prova; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello impedisce la deduzione per la prima volta di eccezioni in senso stretto, comprese quelle relative alla invalidità dell'atto impositivo o di atti prodromici come l'invito al contraddittorio, se non prospettate nel ricorso originario.
  • Le mere difese e la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa fiscale restano invece sempre deducibili anche in appello.
  • Quando il contraddittorio endoprocedimentale sia stato attivato e il contribuente non vi abbia partecipato né abbia fornito allegazioni, l'Ufficio non è, in linea di principio, tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento evidenziato dagli studi di settore.
  • La valutazione sulla sufficienza degli studi di settore ai fini accertativi deve essere esaminata nel quadro del corretto riparto dell'onere della prova, ma la questione resta assorbita se la decisione impugnata è cassata per un vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.