Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un atto di contestazione di sanzioni emesso per l'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2005. La contribuente deduceva in origine la nullità dell'atto per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente e per vizi di notifica. In cassazione proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 16 e 31 d.lgs. n. 472/1997, art. 21-octies L. n. 241/1990 e art. 58 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'atto fosse nullo perché emesso da ufficio territorialmente incompetente e che tale vizio non potesse essere degradato a mera irregolarità formale; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'errata quantificazione delle sanzioni, benché la questione fosse stata introdotta con memoria in primo grado e non fosse stata dichiarata inammissibile dal primo giudice; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., assumendo che l'inammissibilità di tale doglianza non potesse essere rilevata d'ufficio in appello in difetto di eccezione della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente integra un vizio di legittimità dell'atto impositivo/sanzionatorio, deducibile come specifico motivo di impugnazione, ma che nel caso concreto il vizio era stato correttamente valutato dalla CTR come non invalidante, in quanto meramente formale e privo di incidenza sul contenuto vincolato dell'atto; ha inoltre osservato che la questione dell'errata quantificazione delle sanzioni era stata introdotta solo con memoria illustrativa in primo grado, quindi costituiva domanda nuova inammissibile nel processo tributario e rilevabile d'ufficio anche in appello. Sono state quindi confermate le statuizioni impugnate e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
"La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono"
La competenza a irrogare la sanzione segue quella dell'ufficio competente all'accertamento del tributo cui si riferisce la violazione.
art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione"
La competenza territoriale per accertamenti e controlli è radicata nel domicilio fiscale del contribuente alla data rilevante.
art. 40, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente"
Per l'IVA la competenza segue il domicilio fiscale del contribuente, determinato secondo gli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973.
art. 58, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"[i] soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale"
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale coincide, in via principale, con il comune della sede legale.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
"E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza"
La Corte richiama la norma per affermare che, in caso di incompetenza relativa, il vizio non determina automaticamente nullità radicale e può non condurre all'annullamento quando l'atto abbia contenuto vincolato e il vizio non incida sul contenuto dispositivo.
Nel giudizio di appello non possono essere introdotte domande nuove; una questione non ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo non può essere riesaminata se comporta ampliamento del thema decidendum.
La Corte esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della nuova domanda in appello è consentito e non implica pronuncia ultra o extra petita.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario i motivi aggiunti hanno funzione limitata; non possono essere usati per proporre domande nuove, salvo le specifiche ipotesi previste dalla norma.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le memorie illustrative servono a illustrare e argomentare i motivi già dedotti, non a modificare il thema decidendum con nuove censure.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario è vietata la proposizione di domande nuove in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema attuale del processo tributario, l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha emesso l'atto impositivo o sanzionatorio è un vizio di legittimità che deve essere dedotto specificamente dal contribuente; non è un vizio radicale automaticamente rilevabile come nullità assoluta in ogni stato e grado.
- L'incompetenza territoriale dell'ufficio non comporta, di per sé, l'annullamento dell'atto se il vizio è meramente formale e non incide sul contenuto vincolato del provvedimento, secondo la logica dell'art. 21-octies L. n. 241/1990 richiamata dalla Corte.
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita il thema decidendum: le memorie illustrative e gli atti successivi possono solo chiarire o illustrare censure già proposte, ma non introdurre nuove domande o nuovi motivi di impugnazione.
- La preclusione alle domande nuove nel processo tributario è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dalla mancata eccezione della controparte né dal fatto che il primo giudice non si sia espresso espressamente sull'ammissibilità della nuova censura.
- Se una nuova censura viene introdotta solo con memoria illustrativa in primo grado e non con il ricorso introduttivo, il giudice d'appello può correttamente dichiararla inammissibile senza violare i limiti del devolutum o il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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