Cassazione Civile, Ordinanza n. 10220/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui un Comune ha contestato a un’ATER il mancato versamento dell’IMU per l’anno 2016, con riferimento a immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, ritenendo non spettante l’esenzione di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 e applicando invece la sola detrazione prevista per gli alloggi ordinari. In appello, la Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto il ricorso dell’ATER, ritenendo sussistenti le caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008 e dunque applicabile l’esenzione IMU. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) falsa applicazione della disciplina IMU, sostenendo che l’esenzione non riguarderebbe tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica ma solo quelli che, in concreto, presentino i requisiti di alloggio sociale; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la prova della sussistenza di tali requisiti e della gestione diretta degli alloggi sarebbe stata erroneamente ritenuta dal giudice d’appello, mentre avrebbe dovuto essere fornita dall’ATER per ciascun immobile; (3) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la mancata compensazione totale o parziale nonostante il preteso contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio secondo cui l’esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali non opera indiscriminatamente per tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo per quelli che, in concreto, presentino i requisiti del d.m. 22 aprile 2008; tuttavia ha osservato che la giurisprudenza già affermata riconosce anche agli enti ATER/IACP la possibilità di beneficiare dell’esenzione ove provino tali caratteristiche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su un’erronea allocazione astratta dell’onere della prova, ma sulla ritenuta emersione della prova dagli atti di causa e sulla mancata allegazione di elementi contrari da parte del Comune, anche alla luce del principio di collaborazione e buona fede. Ha infine respinto il terzo motivo, ritenendo insindacabile in cassazione la valutazione di compensazione delle spese e la loro quantificazione, salvo il rispetto dei limiti minimi e massimi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
l’esenzione IMU riguarda i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008; non si estende automaticamente a tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli che in concreto presentino i requisiti normativi dell’alloggio sociale
l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento alla disciplina delle spese nel processo tributario
le statuizioni sulle spese e sulla loro compensazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge
censure non specificamente attinenti alla ratio decidendi sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità
somma equitativamente determinata
la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso giustifica la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, senza un limite quantitativo predeterminato
nei casi previsti dal procedimento accelerato, la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
nel procedimento accelerato, la mancata adesione alla proposta, se poi confermata dalla decisione, può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., valorizzando la funzione deterrente contro condotte processuali defatigatorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto
d.m. 22 aprile 2008
definisce i requisiti oggettivi dell’alloggio sociale, necessari per l’esenzione IMU invocata
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
i rapporti tra fisco e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede, con divieto di richiedere documenti o informazioni già in possesso dell’ufficio
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli alloggi sociali è applicabile agli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica solo se il contribuente dimostra in concreto che ciascun immobile possiede i requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008; non basta la mera appartenenza dell’immobile al patrimonio dell’ente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge o di norme sulla prova è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi non pertinenti al decisum sono equiparati alla mancata specifica enunciazione dei motivi.
- Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione impedisce di pretendere dal contribuente documenti o informazioni già nella disponibilità dell’ente impositore, specie quando questi è già coinvolto nella conoscenza dei dati relativi agli immobili.
- La scelta del giudice di merito in ordine alla compensazione delle spese e alla loro concreta quantificazione è insindacabile in cassazione, salvo violazione dei limiti legali; il contrasto giurisprudenziale invocato non impone di per sé la compensazione.
- La manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna del soccombente a una somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e, nei casi previsti, a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10112/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10117/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10118/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →