Cassazione Civile, Ordinanza n. 24193/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a due ex soci di una s.n.c. cessata distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006, contestando alla società la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dall'assegnazione di un immobile sociale ai soci e imputando per trasparenza il maggior reddito d'impresa ai soci ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'avviso, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le censure. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: mancata riunione di giudizi asseritamente connessi; nullità dell'avviso per difetto di motivazione e motivazione apparente delle sentenze di merito; erronea determinazione del valore normale dell'immobile, ritenuta basata solo su quotazioni OMI e senza adeguati riscontri, oltre all'omesso esame della stima di parte; violazione della disciplina sull'accertamento con adesione per mancata attivazione del contraddittorio preventivo; illegittima imputazione del reddito al socio in assenza di accertamento definitivo in capo alla società; omessa motivazione della sentenza ex art. 36 d.lgs. 546/1992; omessa pronuncia sulle spese di lite ex art. 112 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla rottamazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, valorizzando le ragioni poste a base della rinuncia, e ha precisato che nulla andava disposto nei confronti del Ministero intimato. Ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché previsto solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non nell'ipotesi di estinzione.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
Il maggior reddito accertato in capo alla società di persone può essere imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la connessione tra procedimenti e la necessità di riunione.
art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla riunione dei giudizi.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla riunione dei giudizi.
art. 55 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla riunione dei giudizi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la connessione tra cause.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso e delle sentenze.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso e delle sentenze.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per eccepire la nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo sul valore normale dell'immobile e sulla determinazione del reddito.
art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo sul valore normale dell'immobile e sulla determinazione del reddito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'avviso emesso senza attivazione della procedura di accertamento con adesione; la Corte ha dato atto che il contraddittorio preventivo è ritenuto una mera facoltà dell'Amministrazione secondo la CTR, ma la decisione finale non ha esaminato nel merito la censura per intervenuta rinuncia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulle spese di lite.
La rinuncia al ricorso, essendo stata proposta nei termini e nelle forme previste, comporta l'estinzione del processo.
Attribuisce alla Corte il potere discrezionale di compensare le spese in presenza di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando proposta nei termini e nelle forme di legge e accettata ai fini processuali, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio, valorizzando le ragioni concrete che hanno determinato la rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disciplina lo prevede solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, neppure se concernono vizi della motivazione, del contraddittorio o della pretesa tributaria.
- Nei rapporti di società di persone, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere imputato ai soci per trasparenza secondo la quota di partecipazione agli utili.
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