Cassazione Civile, Ordinanza n. 35808/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento fondato su documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società e richiamata nel processo verbale di constatazione, ma non allegata al PVC. La pretesa riguardava ricavi non dichiarati e operazioni ritenute inesistenti, desunte da quadernoni, brogliacci, schede clienti e d.d.t. con sottoscrizioni identiche nonostante autisti diversi. Con il primo motivo si denunciava la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova, per avere la CTR escluso la rilevanza della documentazione extracontabile solo perché non allegata al PVC; con il secondo si censurava l'affermazione secondo cui la registrazione di fatture nei libri contabili o il pagamento non dimostrerebbero l'effettività delle operazioni, sostenendo che la CTR aveva erroneamente disconosciuto le operazioni inesistenti; con il terzo si contestava il mancato riconoscimento della detraibilità dei costi, assumendo che fossero non realmente sostenuti e che mancasse prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso l'impresa costituisce elemento probatorio presuntivo, valutabile anche se non accompagnata da irregolarità formali della contabilità, e che il processo verbale di constatazione conserva efficacia probatoria per gli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale e per i fatti da lui attestati. Ha quindi censurato la CTR per avere escluso dall'esame il compendio istruttorio acquisito dagli operanti e per avere fondato la decisione solo sulla mancata allegazione della documentazione, con motivazione ritenuta apparente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo oggetto di censura
richiamato come norma che legittima l'accertamento induttivo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico e del PVC quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
richiamato tra le norme sulla prova invocate dalla ricorrente
richiamato in tema di presunzioni semplici
n. 3 e n. 5; nel testo anche richiamo a n. 39
richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato per l'istanza di sospensione nelle more della definizione agevolata
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018
richiamato come disciplina della definizione agevolata invocata dalla contribuente
citato nel corpo della motivazione in tema di atti dei pubblici ufficiali
richiamati per il valore probatorio dell'atto pubblico e delle attestazioni del pubblico ufficiale
richiamato nel ragionamento sulla fede privilegiata degli atti pubblici
Massime di principio
- La documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso l'impresa è utilizzabile come prova presuntiva dell'esistenza di operazioni non contabilizzate, anche se la contabilità formale non presenti, da sola, irregolarità evidenti.
- Il processo verbale di constatazione fa piena prova, nei limiti dell'art. 2700 c.c., dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; il giudice non può ignorarne il contenuto senza un'effettiva valutazione del compendio istruttorio riportato nel verbale.
- La mancata allegazione all'avviso di accertamento di un atto richiamato in motivazione non determina nullità quando l'atto è stato comunque consegnato al contribuente e il contenuto essenziale è riportato nell'atto impositivo.
- In tema di accertamento tributario, il giudice di merito non può limitarsi a escludere la rilevanza probatoria di elementi extracontabili o del PVC sulla sola base di un difetto formale di allegazione, ma deve valutarne il contenuto intrinseco e la concordanza con gli altri dati acquisiti.
- Una motivazione che prescinda dall'esame degli elementi decisivi ritualmente acquisiti e si fondi su un unico dato formale può integrare motivazione solo apparente e giustificare la cassazione della sentenza.
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