Cassazione Civile, Ordinanza n. 08775/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente del Comune di Roma, inquadrata nella categoria C, a un concorso interno per 380 posti di funzionario amministrativo, categoria D, all’esito del quale risultava collocata tra gli idonei non vincitori. La lavoratrice sosteneva che, alla scadenza del triennio di efficacia della delibera comunale che aveva determinato la dotazione organica e il fabbisogno di personale, fosse maturato un diritto allo scorrimento della graduatoria e alla conseguente assunzione nella categoria superiore, in ragione del permanere di posti vacanti; in subordine, chiedeva il risarcimento del danno per il mancato rispetto della sua aspettativa legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’appello dell’amministrazione. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di norme sulla dotazione organica e sul reclutamento pubblico, sostenendo che la delibera del 2009, non avendo ridotto i posti vacanti, avrebbe imposto alla P.A. di coprire i posti residui con gli idonei non vincitori allo scadere del triennio; 2) errata interpretazione della delibera del 2009 e omesso esame della delibera del 2013 sulla nuova dotazione organica; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla graduatoria, assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere la graduatoria priva di efficacia; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria subordinata e, in subordine, violazione delle norme sul risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non è un diritto soggettivo degli interessati, ma presuppone una scelta discrezionale dell’amministrazione, salvo che un obbligo di attingere dalla graduatoria sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando, circostanza non risultante nel caso concreto. La delibera sulla dotazione organica fissa soltanto il limite massimo del personale e il fabbisogno, ma non impone di coprire tutti i posti individuati. Per tale ragione sono stati respinti anche il secondo motivo, ritenuto infondato per connessione con il primo e irrilevanza della delibera successiva, il terzo motivo, dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata non era fondata sul profilo dedotto, e il quarto motivo, perché la Corte d’appello aveva implicitamente escluso anche il danno subordinato negando in radice l’obbligo della P.A. di procedere allo scorrimento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, legge n. 449/1997
richiamato dalla ricorrente come norma sulla programmazione e sul reclutamento, ma ritenuto non utile a fondare un diritto allo scorrimento automatico
art. 91, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
invocato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul personale degli enti locali
art. 6, commi 3, 4 e 4-bis, d.lgs. n. 165/2001
la rideterminazione delle dotazioni organiche avviene periodicamente e comunque almeno ogni tre anni, ma ciò non comporta l’obbligo di coprire integralmente tutti i posti individuati
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come disciplina della validità delle graduatorie e delle procedure di reclutamento, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto della candidata all’assunzione per scorrimento
richiamato in tema di interpretazione della delibera, ma la censura è stata respinta
richiamato in tema di interpretazione della delibera, ma la censura è stata respinta
richiamato in tema di interpretazione della delibera, ma la censura è stata respinta
richiamato in tema di interpretazione della delibera, ma la censura è stata respinta
richiamato in tema di interpretazione della delibera, ma la censura è stata respinta
richiamato nel terzo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato nel terzo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria subordinata, ma la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era stata implicitamente rigettata
richiamato in via subordinata per il risarcimento del danno da lesione dell’aspettativa, ma la domanda è stata respinta
richiamato in via subordinata per la liquidazione del danno, ma la domanda è stata respinta
base per la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’idoneo non vincitore non ha un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria: l’amministrazione conserva una discrezionalità nella scelta di coprire o meno il posto disponibile, salvo diverso obbligo previsto da bando o contrattazione collettiva.
- La programmazione della dotazione organica o del fabbisogno di personale individua un limite massimo e una pianificazione delle risorse, ma non equivale di per sé a un ordine vincolante di copertura integrale dei posti programmati.
- Quando la decisione di merito è fondata sull’esclusione in radice di un obbligo dell’amministrazione, la domanda subordinata di risarcimento del danno per mancata assunzione può ritenersi implicitamente rigettata.
- È inammissibile in cassazione la censura che attribuisca alla sentenza impugnata una ratio decidendi non effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La violazione dell’obbligo di motivazione o di pronuncia non sussiste quando la domanda subordinata risulti logicamente assorbita dal rigetto della pretesa principale sul punto decisivo della controversia.
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