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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20456/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso, ex art. 8, comma 4, l. n. 212/2000, per ottenere la restituzione delle spese sostenute per una garanzia fideiussoria richiesta dall'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 al fine di conseguire il rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2011. A fronte del silenzio dell'amministrazione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto; nelle more, l'Agenzia aveva notificato un provvedimento espresso di diniego del 2 maggio 2019. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo che il diniego espresso fosse autonomamente impugnabile e che la contribuente avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente, mentre non poteva proseguire il giudizio già instaurato contro il silenzio-rifiuto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che i costi di fideiussione non sarebbero accessori al tributo e che la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'inesistenza/non impugnabilità del diniego fosse stata ritualmente dedotta; 3) violazione dell'art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il provvedimento del 2 maggio 2019 non fosse un diniego di rimborso impugnabile ma una mera comunicazione sulle ragioni del mancato rimborso dei costi fideiussori.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di restituzione dei costi fideiussori perché si tratta di costo accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto tributario e non del rapporto di garanzia in sé; ha inoltre rilevato che la ricorrente, avendo scelto il giudice tributario, non era legittimata a dolersi in appello del difetto di giurisdizione in assenza di soccombenza su tale capo. Ha respinto il secondo motivo perché la questione dell'inesistenza/non impugnabilità del diniego era stata introdotta tardivamente e, comunque, non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha respinto anche il terzo motivo, qualificando il provvedimento del 2 maggio 2019 come atto di espresso diniego di rimborso, autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di restituzione dei costi sostenuti dal contribuente per la prestazione di fideiussioni richieste dalla disciplina dei rimborsi IVA appartiene alla giurisdizione tributaria quando il costo è accessorio alla definizione del rapporto di credito tributario, non essendo decisivo che il rapporto di garanzia, considerato isolatamente, sia di regola devoluto al giudice ordinario.
  • Nel processo tributario, il contribuente che abbia introdotto la causa dinanzi al giudice prescelto e sia rimasto soccombente nel merito non può, in difetto di soccombenza su tale autonomo capo, dolersi in appello del difetto di giurisdizione del giudice adito.
  • Il sopravvenuto provvedimento espresso di diniego del rimborso interrompe la sola inerzia amministrativa e deve essere impugnato nei termini di legge; il giudizio instaurato contro il silenzio-rifiuto non può semplicemente proseguire senza l'impugnazione tempestiva del nuovo atto.
  • Il diniego di rimborso è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 quando costituisce un vero atto di rifiuto espresso e non una mera comunicazione confermativa priva di autonoma rivalutazione.
  • In cassazione, la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonomamente poste a fondamento della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile anche se una delle rationes fosse eventualmente criticabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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