Cassazione Civile, Ordinanza n. 22514/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica relativi agli anni 2008-2011. In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti; in appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, da un lato, fondate in generale le pretese erariali, escludendo sia la violazione del legittimo affidamento sia la qualità di autoproduttore idonea a fondare l'esenzione fiscale, ma, dall'altro, ha dichiarato prescritto il credito relativo a un avviso emesso il 9 dicembre 2014 per l'anno 2008, per mancanza di atti interruttivi tempestivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 e 2935 c.c., sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione non doveva decorrere dalla fine dell'anno d'imposta, come ritenuto dalla CTR, ma dalla data di presentazione della dichiarazione annuale del fabbricante-contribuente; la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, poi rinunciato con memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale per rinuncia. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione ha ritenuto corretta la censura dell'amministrazione perché la CTR aveva fatto decorrere la prescrizione dal termine dell'anno solare d'imposta, anziché dalla presentazione della dichiarazione annuale, in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, poiché dalla sentenza non emergeva in modo univoco se la dichiarazione fosse stata presentata il 30 marzo 2009 e se il PVC notificato il 26 marzo 2014 fosse effettivamente atto interruttivo idoneo, la questione dovrà essere accertata in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995
Il termine quinquennale di prescrizione per il recupero delle accise decorre dalla data in cui è avvenuto il consumo, da riferirsi alla data di presentazione della dichiarazione annuale del fabbricante-contribuente, momento in cui l'Ufficio è posto in grado di verificare l'adempimento degli obblighi tributari.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo il criterio ricavato dalla disciplina speciale delle accise e dalla dichiarazione annuale del contribuente.
Richiamato nel giudizio di merito per escludere, in concreto, la pretesa esenzione fiscale invocata dalla contribuente.
art. 55, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
È richiamato come disposizione la cui verifica è resa possibile all'Ufficio dalla presentazione della dichiarazione annuale.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999
Richiamato nel merito per negare alla società la qualità di autoproduttore ai fini dell'esenzione invocata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla disciplina speciale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale del fabbricante-contribuente, non dalla mera chiusura dell'anno solare d'imposta.
- Ai fini della prescrizione del credito tributario, rileva il momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di controllare l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di liquidazione del tributo.
- La declaratoria di prescrizione non può fondarsi su una decorrenza del termine diversa da quella prevista dalla norma speciale; se il giudice di merito applica un dies a quo erroneo, la decisione va cassata.
- Quando la tempestività dell'atto interruttivo dipende da fatti non univocamente accertati nel giudizio di merito, la causa deve essere rinviata al giudice di merito per il relativo accertamento.
- La rinuncia al ricorso incidentale comporta la sua declaratoria di inammissibilità e non impedisce la cassazione con rinvio sul ricorso principale accolto.
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