Cassazione Civile, Ordinanza n. 08507/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di agenzia assicurativa e dall'applicazione di un accordo collettivo relativo al subentro dei figli nell'agenzia e alla c.d. indennità per mancato gradimento. In concreto, l'agente aveva agito in esecuzione per ottenere una somma di euro 30.000, trattenuta dalla società al momento del pagamento di euro 150.000 a titolo di quota dell'indennità supplementare prevista per l'ipotesi in cui l'impresa non gradisca il subentro del figlio dell'agente. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società; la Corte d'appello, invece, in riforma, aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'indennità fosse dovuta in connessione con la cessazione del rapporto, costituisse una prestazione ex contractu e quindi un componente reddituale soggetto a ritenuta d'acconto. Con il ricorso per cassazione l'agente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 53 d.P.R. 917/1986, sostenendo che l'indennità non integrasse reddito imponibile perché diretta a ristorare un pregiudizio non reddituale, in particolare la frustrazione della continuità familiare dell'attività o un danno da perdita di chance/danno morale, e che fosse erroneo assoggettarla a ritenuta d'acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'indennità prevista dall'accordo viene corrisposta al momento della chiusura del rapporto di agenzia e, per tale ragione, è strettamente dipendente dal rapporto di lavoro/agenzia. Da ciò deriva la sua natura di reddito imponibile ai fini IRPEF e la conseguente soggezione a ritenuta d'acconto. La Corte ha dato continuità a precedenti conformi e ha confermato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 917/1986
Le somme percepite a riparazione di un pregiudizio non reddituale non rientrano nel reddito imponibile; tuttavia, nel caso concreto l'indennità è stata ritenuta reddito perché strettamente dipendente dalla cessazione del rapporto di agenzia.
art. 53 d.P.R. 917/1986
Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite dalle persone fisiche sono considerate redditi di lavoro autonomo.
art. 25 d.P.R. 600/1973
L'indennità in questione, qualificata come reddito di lavoro autonomo, è soggetta alla ritenuta del 20% prevista dalla norma, ratione temporis applicabile.
art. 380bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Un'indennità corrisposta in occasione della cessazione di un rapporto di agenzia conserva natura reddituale e resta imponibile quando risulti strettamente collegata alla chiusura del rapporto, anche se le parti o il giudice di merito le attribuiscano una funzione indennitaria o compensativa.
- Ai fini fiscali, non basta qualificare la somma come ristoro di un pregiudizio: occorre verificare se essa compensi davvero un danno non reddituale oppure se costituisca una componente economica derivante dal rapporto di lavoro o di agenzia.
- Le indennità previste da accordi di settore per la cessazione dell'agenzia rientrano, per le persone fisiche, tra i redditi di lavoro autonomo quando siano corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto, con conseguente applicazione della ritenuta d'acconto prevista dalla disciplina fiscale vigente ratione temporis.
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