Cassazione Civile, Sentenza n. 14228/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia nasce dal rimborso IVA richiesto per l'anno 2007 dalla società Reales Trading s.a.s. (poi Reales Trading s.r.l.), in relazione ad acquisti immobiliari da una società riconducibile allo stesso imprenditore. L'Agenzia aveva sospeso il rimborso e, in seguito, aveva notificato un avviso di accertamento; la CTP aveva però accolto il ricorso della contribuente, decisione poi ribaltata in appello dalla CTR. La cassazione è fondata sul punto che, prima della notifica dell'appello avverso la sentenza della CTP, si era perfezionata una fusione per incorporazione: la società destinata (Reales Trading) era stata cancellata dal Registro delle Imprese ed estinta, essendo stata incorporata in Verri s.r.l.; l'appello era stato però notificato alla società estinta, con conseguente vizio di legittimazione e inammissibilità del gravame di parte dell'Agenzia. La ricorrente denunciava altresì violazioni in tema di sospensione del rimborso IVA (art. 38-bis DPR 633/1972) e di carenza di motivazione del provvedimento sospensivo, ma tali censure sono state ritenute assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alla notificazione dell'appello alla società estinta per effetto della fusione per incorporazione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 21970/2021, la Corte ha affermato che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e trasferisce universalmente i rapporti giuridici all'incorporante, sicché la legittimazione attiva e passiva spetta all'incorporante. Ne consegue che l'appello notificato alla società cancellata era inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata e l'appello dichiarato inammissibile; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Era richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza per vizi procedurali; la Corte ha affrontato il profilo della legittimazione processuale derivante dalla fusione per incorporazione piuttosto che una applicazione autonoma di questo articolo.
artt. 53, 22 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nella contestazione circa la corretta impugnazione e notificazione degli atti nei giudizi tributari; la Corte ha comunque risolto la questione sulla base della regola generale della successione per fusione, rendendo assorbite le contestazioni secondarie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro per denunciare la falsa applicazione di norme processuali (nullità/legittimazione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo di cassazione attinente alla nullità/inammissibilità dell'appello notificato al soggetto estinto.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la sospensione del rimborso IVA; la CTR era stata criticata per non avere esaminato l'insussistenza dei presupposti del provvedimento sospensivo, ma la Corte di legittimità ha dichiarato assorbita tale censura dopo aver deciso sul profilo della legittimazione.
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla contestata carenza di motivazione del provvedimento amministrativo sospensivo; il tema non è stato risolto nel merito perché assorbito dalla decisione sulla nullità dell'appello.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio nell'azione amministrativa; la Corte non ha esaminato nel merito la violazione denunciata essendo assorbita dalla decisione sulla fusione.
Richiamato per l'effetto che la fusione non determina l'interruzione del processo ex lege; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite) che precisa gli effetti estintivi della fusione sulla soggettività e la conseguente successione universale dei rapporti giuridici.
La Corte ha ricordato che l'incorporante può intervenire volontariamente in corso di causa ai sensi di tale norma, ma che la legittimazione attiva e passiva in ordine ai rapporti dell'incorporata spetta comunque all'incorporante.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione estingue la società incorporata e trasferisce universalmente i rapporti giuridici all'incorporante: perciò la legittimazione processuale (attiva e passiva) relativa agli atti antecedenti o connessi alla incorporata spetta all'incorporante.
- Se una parte viene cancellata dal Registro delle Imprese per fusione prima della notifica di un atto processuale (es. appello), la notifica nei confronti della società estinta comporta inammissibilità del gravame: occorre indirizzare l'atto all'incorporante o far intervenire l'incorporante nel processo.
- In caso di fusione intervenuta durante il processo, la procedura non si interrompe per effetto dell'art. 2504‑bis c.c.; tuttavia è necessario aggiornare la legittimazione delle parti (l'incorporante può intervenire volontariamente ex art.105 c.p.c.).
- Prima di notificare impugnazioni o atti processuali, è buona prassi verificare lo stato del soggetto controparte nel Registro delle Imprese per evitare vizi di notifica dovuti a cancellazioni per operazioni straordinarie.
- Quando la questione della legittimazione per effetto di fusione è decisiva, eventuali censure sostanziali (es. su motivazione di provvedimenti amministrativi o sui presupposti della sospensione) possono rimanere assorbite e quindi non esaminate nel merito.
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