Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14208/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato le loro domande relative all'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers. Denunciano, in particolare, la violazione degli obblighi informativi e di valutazione (art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e disposizioni del reg. Consob n. 16190/2007): sostengono che la banca non abbia fornito informazioni adeguate sulla natura e sui rischi specifici dello strumento (anche alla luce degli eventi che preannunciavano difficoltà di Lehman Brothers) e che non sia stato correttamente qualificato il tipo di attività svolta dall'intermediario (ricezione e trasmissione di ordini vs. negoziazione per conto proprio). Contestano inoltre che la semplice sottoscrizione di modulistica con avvertenza di "non adeguatezza" possa esonerare la banca dagli obblighi informativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata la decisione della Corte d'appello sotto il profilo giuridico: ha affermato che gli obblighi informativi di cui all'art. 21 t.u.f. e al reg. Consob n. 16190/2007 (art. 27 e correlati) operano anche quando l'intermediario esegue ordini o riceve e trasmette ordini, e non solo in caso di negoziazione per conto proprio. Ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario ha autonomia rispetto alle valutazioni di appropriatezza o adeguatezza e che la mera sottoscrizione di una dicitura prestampata di "non adeguatezza" non prova l'adempimento degli obblighi informativi da parte della banca. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), art. 21

    acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati

    L'art. 21 impone agli intermediari, per tutti i servizi e le attività di investimento, l'obbligo generale di acquisire informazioni dai clienti e di mantenerli adeguatamente informati; tale obbligo non è escluso dalla qualificazione dell'operazione come esecuzione di ordini o ricezione e trasmissione di ordini.

  • d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), art. 1, comma 5 (definizione servizi)

    servizi e attività di investimento

    Definisce le diverse tipologie di servizi di investimento (es. esecuzione ordini, negoziazione per conto proprio, consulenza, gestione) rilevanti per determinare gli obblighi informativi e di valutazione.

  • Reg. Consob n. 16190/2007, art. 27

    Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti

    Stabilisce l'obbligo per l'intermediario di fornire informazioni appropriate, comprensibili e non fuorvianti sulla natura del servizio, sul tipo di strumenti finanziari e sui rischi connessi; tali regole si applicano anche alle informazioni preventive sugli strumenti negoziati.

  • Reg. Consob n. 16190/2007, artt. 39-40-42

    Distinguono gli obblighi informativi e di valutazione in base al servizio prestato: gli artt. 39-40 richiedono l'acquisizione di un quadro informativo completo e la valutazione di adeguatezza per consulenza e gestione di portafogli; l'art. 42 disciplina il giudizio di appropriatezza per gli altri servizi diversi dalla consulenza.

  • Reg. Consob n. 11522/1998

    Regolamento previgente citato per confronto: aveva una disciplina meno differenziata sull'obbligo informativo rispetto al reg. 16190/2007.

  • Reg. Consob n. 17130/2010, art. 18, comma 2

    Prevede, per i consulenti finanziari, l'obbligo di illustrare al cliente le caratteristiche dello strumento e i rischi prima di formulare una raccomandazione; viene richiamata dalla Corte a supporto dell'autonomia dell'obbligo informativo rispetto alla valutazione di adeguatezza.

Massime di principio

  • L'obbligo di informazione sugli strumenti finanziari (natura, rischi, caratteristiche dell'emittente) è autonomo rispetto al giudizio di appropriatezza o adeguatezza e opera anche quando l'intermediario esegue ordini per conto del cliente o si limita a ricevere e trasmettere ordini.
  • La semplice sottoscrizione da parte del cliente di modulistica contenente un'avvertenza di "non adeguatezza" non è di per sé prova che l'intermediario abbia adempiuto agli obblighi informativi: la banca deve fornire prova concreta e positiva del comportamento diligente e dell'effettiva informazione resa.
  • La normativa Consob (reg. 16190/2007) distingue gli obblighi in base al servizio prestato: consulenza e gestione richiedono acquisizione di un quadro informativo completo e giudizio di adeguatezza; per gli altri servizi è richiesto un giudizio di appropriatezza, ma in ogni caso restano dovute informazioni chiare e non fuorvianti sullo strumento.
  • Nel dubbio sulla qualifica dell'attività svolta (es. market maker o negoziazione per conto proprio vs esecuzione/ricezione e trasmissione di ordini), resta fermo che il cliente deve ricevere informazioni sufficienti a comprendere i rischi specifici dello strumento; la qualificazione dell'attività non esonera da tale obbligo.
  • In contenziosi analoghi, il cliente può ottenere successo dimostrando carenze informative specifiche sul prodotto; l'intermediario dovrà documentare con mezzi probatori concreti di aver fornito le informazioni richieste dalle norme applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.