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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14178/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I motivi di impugnazione contestavano: 1) che l'intermediario non aveva l'obbligo di informare gli investitori di ogni variazione di rischio, ma solo dell'effettiva uscita dal "Patti chiari"; 2) che la comunicazione di uscita dall'elenco era stata inviata e, per la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.), avrebbe dovuto essere ritenuta ricevuta; 3) che il danno era stato liquidato in modo erroneo (la banca riteneva rilevante il prezzo dell'8 ottobre 2008 pari a €13,50, mentre la corte territoriale aveva preso a riferimento il 1° settembre 2008 con prezzo unitario €79,08); 4) che la corte aveva respinto la domanda della banca di restituzione dei titoli, nonostante la condanna al risarcimento per la perdita integrale, chiedendo invece la risoluzione contrattuale per poter disporre la restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (ritenuti inammissibili o infondati) e ha accolto il quarto motivo, ritenendo errato il rigetto della domanda restitutoria della banca. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, quando l'intermediario è condannato al risarcimento del danno quantificato come perdita integrale del valore dei titoli al momento della decisione ma non risulti in giudizio che tale valore sia definitivamente irrimediabile, deve essere disposta la restituzione dei titoli medesimi. La sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale motivo e rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per applicare il principio enunciato e liquidare le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Principio generale della responsabilità del debitore per l'inadempimento; la Corte ricorda che la presunzione di colpa non esonera la parte danneggiata dall'onere di provare il danno effettivo e il nesso causale

  • art. 1223 c.c.

    Danno risarcibile nella misura necessaria a ripristinare la situazione patrimoniale che si avrebbe in assenza dell'inadempimento; base normativa per esigere che la liquidazione del danno non produca indebito arricchimento

  • art. 1224 c.c.

    Regole sul risarcimento: interesse e capitalizzazione degli interessi (richiamata nel quadro della liquidazione del danno)

  • art. 1225 c.c.

    Regole sulla capitalizzazione degli interessi: richiamata nel contesto della quantificazione del lucro cessante e degli interessi

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza della comunicazione dal momento dell'invio all'indirizzo del destinatario; la Corte ha però osservato che la presunzione è irrilevante se l'invio stesso non è provato

  • art. 1458 c.c.

    Disciplina della risoluzione per inadempimento: la Corte ha distinto la funzione della risoluzione dalla restituzione in sede di risarcimento, rilevando che non sempre è necessario pronunciare la risoluzione per disporre la restituzione dei titoli se il risarcimento ripristina lo status quo ante

  • art. 1173 c.c.

    Principio per cui gli accordi tra le parti costituiscono fonte di obbligazioni; la Corte ha ritenuto che il regolamento contrattuale "Patti chiari" possa costituire fonte di un obbligo informativo specifico dell'intermediario

  • art. 1422 c.c.

    Richiamata in riferimento alla restituzione in caso di caducazione: la Corte distingue il ripristino per nullità e la restituzione nel risarcimento, segnalando adattamenti necessari

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    La norma pone a carico dell'intermediario l'onere di provare l'adempimento degli obblighi informativi; tuttavia non esonera l'investitore dall'onere di allegare e provare il danno e il nesso causale

  • art. 2041 c.c.

    Principio del divieto di indebito arricchimento: la restituzione dei titoli evita che l'investitore riceva il rimborso integrale senza restituire titoli che potrebbero riacquistare valore

  • art. 2042 c.c.

    Carattere sussidiario dell'azione per indebito arricchimento: richiamata nel ragionamento sulla possibile azione della banca se l'investitore si arricchisse indebitamente

  • Regolamento "Patti chiari" (clausola contrattuale)

    «Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca. / Se invece l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente all'area del basso rischio a un livello di rischio significativo, verrai informato entro 2 giorni».

    Il regolamento costituisce un patto integrativo idoneo a creare un obbligo contrattuale specifico dell'intermediario di informare tempestivamente il cliente in caso di variazione significativa del rischio; la Corte lo interpreta come fonte dell'obbligo di avvertire dell'opportunità di un tempestivo disinvestimento

Massime di principio

  • Se in capo alla banca/intermediario sussiste un obbligo contrattuale specifico (anche derivante da regolamenti come i "Patti chiari") di informare su variazioni significative del rischio, tale obbligo può estendersi oltre la mera comunicazione dell'uscita dall'elenco e comprendere l'avviso tempestivo utile al disinvestimento
  • L'onere di prova: l'intermediario deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi; la mera produzione di una lettera non è sufficiente se l'invio non è documentalmente attestato in modo probante
  • Il danneggiato (investitore) resta comunque tenuto ad allegare e provare l'effettivo danno e il nesso causale fra inadempimento e perdita patrimoniale; la quantificazione può usare il criterio del "più probabile che non"
  • Nella liquidazione del danno va evitato l'indebito arricchimento: se il risarcimento corrisponde all'intero valore dei titoli al momento della decisione ma questi restano in mano all'investitore e potrebbero riacquistare valore, il giudice deve disporre la restituzione dei titoli o, se non possibile, tener conto del loro valore residuo
  • La compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio e il giudice può dedurre dal patrimonio del cliente il valore residuo dei titoli (quotazioni ufficiali al momento della decisione) e le utilità percepite
  • Quando si valuta la tempestività dell'informazione rilevante sono pertinenti le variazioni significative dei parametri di rischio e dei prezzi anteriori alla comunicazione formale: l'obbligo può sorgere già con le prime evidenze di deterioramento rilevante

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