Cassazione Civile, Sentenza n. 14210/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava plurime violazioni: mancata motivazione della sentenza impugnata (art. 132 c.p.c.) e omesso esame di fatto decisivo; illegittima applicazione del criterio del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in società controllate (art. 2426, comma 1, n. 4 c.c.), con conseguente iscrizione di una plusvalenza accantonata in una riserva non distribuibile che i ricorrenti ritenevano comunque utilizzabile per coprire perdite e per giustificare la distribuzione di dividendi; violazione di norme del codice civile sulla redazione del bilancio (artt. 2423, 2423-bis, 2425, 2426, 2426 comma 1 n.4, 2433 c.c.) e dei principi contabili (principio contabile n.21 e OIC), nonché doglianze sulla legittimità di una clausola regolamentare sull'elezione del presidente dell'assemblea (artt. 2370, 2371 c.c.). In sostanza, si chiedeva l'annullamento della deliberazione del 3 luglio 2003 e la declaratoria che la riserva da plusvalenza derivante dall'equity method fosse utilizzabile per coprire perdite e consentire distribuzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto integrabile la motivazione omessa della corte territoriale ai sensi dell'art. 384 c.p.c., poiché la decisione era conforme a diritto. Sul piano sostanziale la Corte ha chiarito i principi seguenti: (i) gli amministratori hanno una discrezionalità tecnica nell'adozione del metodo di valutazione (anche il patrimonio netto) ma devono motivare il cambiamento e rispettare i principi di redazione del bilancio (verità, correttezza, chiarezza); (ii) la plusvalenza derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere iscritta in una riserva non distribuibile, trattandosi di valore non ancora realizzato; (iii) tale riserva, pur potendo essere imputata a copertura di perdite, può essere utilizzata solo dopo che siano state preventivamente intaccate le altre riserve più disponibili (ordine di imputazione dalle riserve meno vincolate a quelle più vincolate, e la riserva legale anteposta rispetto a quella non distribuibile così formata), e solo prima di intervenire sul capitale; (iv) nel caso concreto risultava che in bilancio erano presenti altre riserve disponibili che avrebbero dovuto essere prima imputate alle perdite, sicché l'utilizzo della riserva da plusvalenza non poteva essere ritenuto necessario per evitare la riduzione del capitale. Quanto alla clausola regolamentare sull'elezione del presidente dell'assemblea, la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché l'interpretazione restrittiva fatta dai giudici di merito non era stata censurata correttamente in cassazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Denuncia della mancanza o apparente incompletezza della motivazione della sentenza di merito; la Corte ricorda che la carenza di motivazione su questioni di diritto può essere sanata se la decisione è comunque conforme al diritto, integrando la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha applicato la possibilità di correggere o integrare la motivazione omessa del giudice di merito laddove la soluzione è conforme al diritto, evitando la cassazione per mera omissione motivazionale.
art. 2426, comma 1, n. 4 c.c.
"le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni ... siano valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime ... le plusvalenze ... sono iscritte in una riserva non distribuibile"
Consente l'opzione per il metodo del patrimonio netto e dispone l'iscrizione in bilancio di una riserva non distribuibile per le plusvalenze emergenti; la Corte ne trae la ratio prudenziale e l'effetto vincolante della riserva non distribuibile.
art. 2423 e 2423-bis c.c.
Richiamati come principi generali di verità, correttezza e chiarezza del bilancio; modifiche di criteri di valutazione devono essere motivate nella nota integrativa e rispettare i principi normativi.
art. 2433 c.c.
Divieto di distribuire utili in presenza di perdite fino al reintegro del capitale o alla sua riduzione; posto a fondamento del principio prudenziale che impedisce restituzioni indebite ai soci.
artt. 2446-2447 c.c.
Norme sulla riduzione del capitale per perdite, richiamate in relazione alla necessità di considerare la perdita netta solo dopo l'utilizzo delle riserve disponibili.
art. 2370 c.c.
Indica chi ha diritto di intervenire in assemblea ('coloro ai quali spetta il diritto di voto'); la Corte richiama che la clausola regolamentare è stata interpretata rigidamente dai giudici di merito ma tale interpretazione non è stata validamente censurata in cassazione.
art. 2371 c.c.
"l'assemblea ... è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti"
Stabilisce i compiti e la modalità di nomina del presidente dell'assemblea; la Corte afferma che i poteri organizzativi del presidente non possono essere eliminati dallo statuto e che la designazione regolamentare contestata non è stata efficacemente impugnata in cassazione.
d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, art. 6
Norma citata a titolo di analogia: nei bilanci redatti secondo IAS/IFRS le plusvalenze non realizzate devono essere iscritti in riserve non distribuibili e la loro utilizzazione per coprire perdite è consentita solo dopo l'utilizzo di riserve disponibili e della riserva legale; la Corte utilizza questo criterio come ulteriore conferma della prudenza richiesta.
principio contabile n. 21 / OIC
Il principio raccomanda l'uso del criterio del patrimonio netto quando sussiste influenza significativa; la Corte riconosce il valore tecnico del principio ma sottolinea che l'adozione del criterio non esonera dal rispetto delle regole civilistiche (iscrizione della riserva non distribuibile e limiti di utilizzazione).
Massime di principio
- L'adozione del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni è possibile, ma gli amministratori devono motivare la scelta nella nota integrativa e rispettare i principi di redazione del bilancio (verità, correttezza, chiarezza).
- La plusvalenza emergente dall'equity method deve essere iscritta in una riserva non distribuibile: si tratta di valore non realizzato e meritevole di tutela prudenziale a garanzia dei terzi.
- La riserva non distribuibile così formata può essere utilizzata per coprire perdite solo dopo che siano state prima intaccate tutte le altre riserve più disponibili (ordine: riserve facoltative/statutarie/disponibili, poi riserva legale, e solo in extremis il capitale sociale).
- Gli amministratori hanno discrezionalità tecnica nella scelta del criterio di valutazione, ma tale discrezionalità è sindacabile e vincolata al rispetto delle norme e alla necessità di motivazione; la mancata rivalutazione non è di per sé illecita se ragionata.
- Se il giudice di merito omette la motivazione su questioni di diritto ma la decisione è comunque conforme al diritto, la Cassazione può integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. invece di cassare la sentenza per mera omissione.
- Le impugnazioni di clausole statutarie o regolamentari richiedono una censura specifica e motivata; interpretazioni restrittive operate in fatto non possono essere rettificate in Cassazione se non oggetto del ricorso.
- I principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) possono orientare le scelte valutative ma non derogano ai vincoli civilistici posti a tutela dei creditori e del capitale sociale.
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