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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14248/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'avvertimento irrogata al notaio Becchetti per aver ricevuto cinque atti costitutivi di cooperative senza leggere, su richiesta delle parti, lo statuto allegato (in particolare l'oggetto sociale). La censura verteva sulla ritenuta illegittima applicazione degli artt. 136 e 147 della legge notarile, atteso che la condotta non costituirebbe una fattispecie riconducibile alle ipotesi dell'art. 147 L.N.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 136 L.N. (sanzione dell'avvertimento) anche a fattispecie meno gravi riconducibili, per contenuto e disvalore minore, alle ipotesi di cui all'art. 147 L.N., richiamando il principio delineato dalle Sezioni Unite (sent. n. 25457/2017) secondo cui l'avvertimento è una sanzione residuale/autonoma applicabile per trasgressioni di minore gravità. Ha confermato inoltre che l'omissione della lettura dell'atto, pur configurando una nullità formale ai sensi dell'art. 58 n.6 L.N., integra una violazione disciplinare meritevole dell'avvertimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento dei compensi di giudizio e agli oneri processuali indicati (compenso liquidato e possibile ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 58, n. 6

    che sancisce la nullità dell'atto notarile che non è stato, per l'appunto, letto dal notaio alle parti

    La mancata lettura integrale dell'atto costituisce una nullità formale dell'atto; tale nullità non esclude la rilevanza disciplinare del comportamento del notaio e può giustificare l'irrogazione di una sanzione lieve come l'avvertimento.

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 136

    Articolo di chiusura/residuale del sistema disciplinare: prevede l'avvertimento come sanzione autonoma e applicabile anche per condotte di minore gravità, comprese violazioni riconducibili all'art. 147 se queste appaiono lievi o occasionali.

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 147

    Individua le ipotesi più gravi di illecito disciplinare (danno al decoro, violazioni deontologiche non occasionali, concorrenza illecita) e prevede sanzioni più severe; tuttavia condotte meno gravi riconducibili a tali fattispecie possono essere disciplinate tramite l'art. 136 con l'avvertimento.

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 144

    Regola le circostanze attenuanti e la possibilità di ridurre le sanzioni; la Corte distingue la funzione dell'art.144 (attenuanti successive) dall'ambito autonomo dell'art.136.

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 135

    Contiene la previsione generale delle sanzioni cui è ricondotta anche l'esistenza autonoma dell'avvertimento, argomento usato dalla Corte per escludere una lettura abrogatrice dell'art.136.

  • d.lgs. n. 249/2006

    Riforma organica dell'ordinamento disciplinare notarile: la Corte rileva che la riforma non ha soppressola rilevanza dell'art.136, che mantiene la sua funzione residuale e autonoma.

  • legge notarile (legge n. 89/1913), art. 28

    Nel caso concreto la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.28, poiché la violazione era una nullità formale dell'atto e non rientrava nelle fattispecie più gravi disciplinate dall'art.28.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata per dare atto della possibilità/necessità del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in funzione degli esiti del giudizio.

Massime di principio

  • L'avvertimento (art.136 L.N.) è una sanzione autonoma e residuale applicabile anche a violazioni meno gravi riconducibili, per contenuto e disvalore inferiore, alle ipotesi dell'art.147 L.N.
  • La mancata lettura integrale degli atti da parte del notaio è un obbligo primario; anche se configura una nullità formale dell'atto (art.58 n.6), può integrare responsabilità disciplinare meritevole di avvertimento quando la condotta sia isolata o di lieve entità.
  • Va distinto l'ambito delle sanzioni più gravi (art.147) da quello dell'avvertimento: la scelta della sanzione dipende dalla gravità, dalla reiterazione e dall'incidenza della condotta sul decoro e prestigio della professione.
  • L'art.136 non è stato abrogato dalla riforma: va interpretato sistematicamente come norma di chiusura che evita vuoti sanzionatori per trasgressioni lievi.
  • Il principio di legalità vieta la creazione di illeciti non previsti dal legislatore; il giudice disciplinare deve quindi inquadrare la condotta in norme esistenti e graduare la sanzione secondo la gravità.
  • In sede di impugnazione, il rigetto del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e possibili oneri aggiuntivi (compensi e contributo unificato) a carico del ricorrente.

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