Cassazione Civile, Ordinanza n. 26217/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2012. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'atto perché emesso prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000. In Cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo sosteneva la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, assumendo che l'atto fosse stato emesso ante tempus; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 24 L. n. 4 del 1929, dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e delle norme sul documento informatico e sulla sottoscrizione digitale, lamentando che l'avviso fosse firmato digitalmente senza conformità all'originale e senza attestazione di pubblico ufficiale, prospettando in concreto la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e per violazione della disciplina dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel caso concreto non risultava svolta attività di accesso, ispezione o verifica presso la contribuente, ma solo un controllo meramente documentale; perciò non trovava applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000. Ha inoltre escluso che la mancata redazione del PVC conclusivo potesse incidere sulla validità dell'atto, poiché tale obbligo sussiste solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti cd. 'a tavolino'. È stato parimenti rigettato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel periodo di vigenza dell'art. 2, comma 6, d. lgs. n. 82 del 2005 non è nullo per difetto di sottoscrizione, e il limite all'uso di strumenti informatici riguardava l'attività di controllo fiscale, non gli atti impositivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni opera solo in presenza di accessi, ispezioni o verifiche effettuati presso il contribuente; non si applica agli accertamenti meramente documentali svolti in ufficio.
art. 24 L. n. 4 del 1929
Richiamato dal ricorrente quale parametro della doglianza sulla sottoscrizione dell'atto, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina dell'atto impositivo firmato digitalmente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo, ma la Corte ritiene valido l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente secondo la disciplina applicabile.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
L'obbligo di redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è previsto solo per le ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non per gli accertamenti a tavolino.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Opera il rinvio alla disciplina dell'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 anche in materia di imposte dirette.
artt. 3-bis, 4-bis, 40 d. lgs. n. 82 del 2005
Richiamati dalla ricorrente sulla formazione e sottoscrizione del documento informatico; la Corte esclude la nullità dell'avviso firmato digitalmente nel regime temporale applicabile.
art. 2, comma 6, d. lgs. n. 82 del 2005
Nel regime temporale vigente, l'avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro processuale formale delle censure di violazione di legge formulate con il ricorso.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto quando l'accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche eseguiti presso la sede del contribuente; non opera nei controlli meramente documentali o negli accertamenti 'a tavolino'.
- La mancata redazione del PVC conclusivo non determina invalidità dell'avviso di accertamento quando l'attività istruttoria non sia stata svolta mediante accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione.
- Un avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione se la firma digitale è utilizzata nel regime normativo applicabile; il divieto di uso di strumenti informatici per talune attività ispettive non si estende automaticamente agli atti impositivi.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito è infondata se il ricorrente non fornisce elementi idonei a smentire l'accertamento stesso.
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