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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore assunto a tempo indeterminato dal 2005, con qualifica operaia inizialmente di secondo e poi di terzo livello, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a percepire differenze retributive a titolo di superminimo, ritenuto non assorbibile. La Corte d'appello ha riformato la decisione, rigettando la domanda sul rilievo che il superminimo, in linea generale, è assorbibile dai miglioramenti economici connessi al passaggio a superiore qualifica, salvo diversa pattuizione, e che nel caso concreto non era stata provata una volontà negoziale diversa, nonostante il testo scritto del contratto individuale e delle buste paga fosse chiaro e reiterato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che alcune buste paga non recavano la dicitura "assorbibile" accanto alla voce superminimo; 2) violazione dell'art. 1326 c.c., per avere la Corte escluso che i comportamenti del datore fossero univoci nel senso di derogare al principio di assorbimento; 3) violazione dell'art. 1362 c.c., per non avere valorizzato i comportamenti concludenti della parte datoriale ai fini dell'interpretazione della volontà negoziale sul superminimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, oltre a difettare di specificità per mancata trascrizione delle buste paga richiamate. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti e dell'interpretazione del contratto, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della domanda del lavoratore e lo ha condannato alle spese di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il motivo ex n. 5 non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; inoltre richiede specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    la censura deve indicare realmente una violazione di legge e non può mascherare una richiesta di riesame del fatto o dell'interpretazione del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    autonomia e specificità del ricorso

    il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione delle censure, senza rinvii esterni; i documenti richiamati devono essere specificamente trascritti o indicati in modo completo.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    l'accertamento della volontà contrattuale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione di specifici canoni ermeneutici, puntualmente indicati.

  • art. 1326 c.c.

    la deduzione di un accordo o di una pattuizione diversa da quella scritta richiede prova adeguata; la mera diversa lettura dei comportamenti delle parti non basta in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di superminimo individuale, l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari è normalmente assorbibile dai miglioramenti economici collegati al riconoscimento di una superiore qualifica, salvo che risulti una diversa pattuizione tra le parti.
  • Chi invochi la non assorbibilità del superminimo ha l'onere di provare il titolo negoziale che consente di derogarvi; il mero richiamo a comportamenti datoriali o a singole voci in busta paga non basta se il testo scritto è chiaro.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; tale censura è inammissibile quando è solo apparente la deduzione di violazione di legge.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto, gli atti rilevanti e il loro contenuto, senza rinvii generici a documenti non trascritti.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, con specifica indicazione del criterio disatteso e del modo in cui il giudice se ne è discostato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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