Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU 2012 emesso da un Comune nei confronti di un ente territoriale per la casa, relativo a immobili non direttamente utilizzati. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile l'esenzione prevista per gli immobili indicati dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e aveva quindi annullato l'avviso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'ente resistente ha depositato atto di rinuncia alle proprie pretese nei confronti del Comune con riferimento all'avviso di accertamento oggetto del processo, determinando il venir meno della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia dell'ente resistente alle proprie pretese equivale al riconoscimento del debito d'imposta e comporta la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale meccanismo non opera quando l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
È la disposizione invocata per l'esenzione IMU sugli immobili, che la CTR aveva applicato ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia della parte che ha ottenuto una decisione favorevole nel merito alle proprie pretese relative al rapporto dedotto in giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione.
- Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 opera solo nei casi di rigetto o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non quando l'inammissibilità dipenda da una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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