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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a una tassa automobilistica dell'anno 2005, con riferimento a più cartelle presupposte. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo prescritto il debito, valorizzando la data di notifica dell'intimazione del 10 aprile 2017. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo documentati atti interruttivi e tempestiva la notifica in quanto decorso il termine triennale dalla notifica delle cartelle. Il ricorrente ha quindi proposto cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto travisamento della prova e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere la CTR considerato che le intimazioni notificate riguardavano solo tre delle quattro cartelle e che, per una cartella notificata il 24 marzo 2014, alla data dell'impugnazione del 10 aprile 2017 il credito era prescritto; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e irriducibile contraddittorietà della motivazione, perché la motivazione si porrebbe in conflitto con la documentazione in atti, specie quanto alla cartella di importo pari a euro 491,21; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 4 del d.l. 119/2018 convertito in l. 58/2019, sostenendo che uno dei carichi, di importo inferiore a 1.000 euro, avrebbe dovuto essere annullato d'ufficio in quanto rientrante nello stralcio automatico previsto per i carichi affidati nel periodo 2000-2010.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che con essi si sollecitasse una nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, e ha accolto il terzo motivo. Ha affermato che lo stralcio automatico ex art. 4 del d.l. 119/2018 riguarda il singolo carico, cioè la singola partita di ruolo, e non l'importo complessivo della cartella. Poiché dagli atti risultava che uno dei carichi era stato affidato all'agente della riscossione il 25 ottobre 2010 e aveva importo residuo inferiore a 1.000 euro, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'annullamento d'ufficio di quel carico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per il relativo riesame.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura volta a sollecitare una diversa valutazione delle prove è inammissibile quando si risolva nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà motivazionale non è configurabile se la doglianza mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sulla base degli atti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge prospettata con il terzo motivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È evocato per il travisamento della prova; la Corte ribadisce che non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 58/2019

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati

    Lo stralcio automatico opera sul singolo carico/partita di ruolo e non sull'importo complessivo della cartella; rilevano i carichi affidati nel periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2010 e con residuo non superiore a 1.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo la scelta delle prove ritenute decisive.
  • La censura per vizio motivazionale o travisamento della prova non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Lo stralcio automatico previsto dall'art. 4 del d.l. 119/2018 si applica al singolo carico iscritto a ruolo e non alla cartella considerata nel suo importo complessivo.
  • Per verificare l'operatività dell'annullamento automatico rilevano la data di affidamento del carico all'agente della riscossione e l'importo residuo del singolo debito alla data di entrata in vigore della norma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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