Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento per IIDD e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, notificato nel 2011. La Commissione tributaria regionale, preso atto della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016 e del relativo pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ritenendo implicita la rinuncia al giudizio, pur in assenza di una formale dichiarazione di rinuncia. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, sostenendo che la normativa richiede un'espressa dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti e che, nel caso concreto, la definizione non aveva riguardato l'intera pretesa tributaria oggetto di lite, poiché restava dovuto l'ultimo terzo delle imposte e sanzioni in forza del ruolo provvisorio e del ruolo emesso ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere sono subordinate al perfezionamento della fattispecie prevista dalla disciplina agevolativa, che richiede la dichiarazione del debitore e l'assunzione dell'impegno a rinunciare ai giudizi, oltre al pagamento integrale del debito rateizzato. Poiché dalla documentazione richiamata emergeva che non era stato soddisfatto l'intero importo della pretesa tributaria oggetto di contenzioso, la CTR aveva erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il vizio denunciato come violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016
"Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente desreto, apposita dichiarazione ... e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi"
La norma richiede una dichiarazione espressa del debitore e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; non basta il solo pagamento o una rinuncia implicita.
art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016
È richiamato per la disciplina dell'eventuale inadempimento anche parziale nella definizione agevolata.
art. 1 d.l. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017
È richiamato per l'estensione temporale della disciplina della definizione agevolata.
art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Viene richiamato come base del ruolo/provvisorio residuo ancora dovuto e quindi come indice del fatto che la pretesa tributaria non era stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, per effetto di fatti sopravvenuti, venga meno integralmente il contrasto tra le parti rispetto al petitum e alla causa petendi, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
- Nelle procedure agevolative di definizione dei carichi pendenti, la rinuncia al giudizio deve risultare in modo espresso dalla dichiarazione prevista dalla legge; non è sufficiente desumerla implicitamente dal pagamento o da comportamenti concludenti se la norma richiede un impegno formale.
- La definizione agevolata non produce estinzione del processo se non è soddisfatta l'intera pretesa tributaria oggetto della lite; il pagamento solo parziale o il residuo ancora dovuto impediscono la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- In sede di legittimità, la Corte può verificare sulla base della documentazione richiamata nel ricorso che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto integrato il presupposto del pagamento integrale della pretesa tributaria.
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