Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per estimi catastali relativo a un immobile sito in Roma. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per insufficiente motivazione dell'atto impositivo. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica perché eseguita tramite un operatore postale privato e non tramite Poste Italiane. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della disciplina sulle notificazioni postali e processuali, sostenendo che la raccomandata recapitata da un licenziatario privato avesse lo stesso valore legale di quella consegnata a Poste Italiane e che la notifica fosse quindi regolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha distinto la notificazione degli atti amministrativi da quella degli atti processuali, osservando che il richiamo giurisprudenziale dell'Ufficio riguardava i primi e non l'atto di appello, che è atto processuale. Ha poi applicato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020: nel periodo compreso tra la direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Tuttavia, poiché la tempestività dell'impugnazione doveva essere verificata non sulla data di spedizione ma su quella di ricezione dell'atto, e tale prova non risultava fornita dall'Ufficio, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3, 4, 5, D.Lgs. n. 261 del 1999
richiamati dall'Agenzia per sostenere la legittimità della notificazione a mezzo operatore privato nel regime liberalizzato
indicato come modifica della disciplina postale rilevante
art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria richiamata in tema di notificazione dell'appello
art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124 del 2017
richiamata come intervento normativo che ha inciso sulla liberalizzazione del servizio
richiamata in relazione alle notificazioni degli atti giudiziari
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della notificazione tramite posta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
indicati come vizi dedotti nel ricorso per cassazione
art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992
utilizzato per affermare l'inammissibilità dell'appello tardivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel finale in tema di contributo unificato, senza applicazione nel caso concreto
Massime di principio
- Nel periodo successivo alla direttiva 2008/6/CE e anteriore alla disciplina della L. n. 124/2017, la notificazione di atti processuali eseguita da un operatore postale privato senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La distinzione tra atto amministrativo e atto processuale è decisiva: la giurisprudenza che ammette la notificazione tramite posta privata per gli atti amministrativi non si estende automaticamente agli atti giudiziari.
- Quando la notificazione di un'impugnazione sia eseguita da un operatore privato privo di poteri certificativi, la tempestività non può essere provata con la sola data di spedizione, ma deve risultare dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- In mancanza di prova certa della data di ricezione dell'atto di appello, l'impugnazione deve essere considerata tardiva e quindi inammissibile.
- La nullità della notificazione non comporta automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione: occorre comunque verificare il rispetto del termine decadenziale per proporre gravame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →