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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per estimi catastali relativo a un immobile sito in Roma. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per insufficiente motivazione dell'atto impositivo. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica perché eseguita tramite un operatore postale privato e non tramite Poste Italiane. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della disciplina sulle notificazioni postali e processuali, sostenendo che la raccomandata recapitata da un licenziatario privato avesse lo stesso valore legale di quella consegnata a Poste Italiane e che la notifica fosse quindi regolare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha distinto la notificazione degli atti amministrativi da quella degli atti processuali, osservando che il richiamo giurisprudenziale dell'Ufficio riguardava i primi e non l'atto di appello, che è atto processuale. Ha poi applicato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020: nel periodo compreso tra la direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Tuttavia, poiché la tempestività dell'impugnazione doveva essere verificata non sulla data di spedizione ma su quella di ricezione dell'atto, e tale prova non risultava fornita dall'Ufficio, la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel periodo successivo alla direttiva 2008/6/CE e anteriore alla disciplina della L. n. 124/2017, la notificazione di atti processuali eseguita da un operatore postale privato senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La distinzione tra atto amministrativo e atto processuale è decisiva: la giurisprudenza che ammette la notificazione tramite posta privata per gli atti amministrativi non si estende automaticamente agli atti giudiziari.
  • Quando la notificazione di un'impugnazione sia eseguita da un operatore privato privo di poteri certificativi, la tempestività non può essere provata con la sola data di spedizione, ma deve risultare dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
  • In mancanza di prova certa della data di ricezione dell'atto di appello, l'impugnazione deve essere considerata tardiva e quindi inammissibile.
  • La nullità della notificazione non comporta automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione: occorre comunque verificare il rispetto del termine decadenziale per proporre gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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