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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una ingiunzione di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2011. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che il credito fosse prescritto, poiché l'ingiunzione era stata notificata oltre il termine triennale. La CTR aveva invece respinto l'appello, ritenendo che la prescrizione triennale decorresse dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e che, nel caso concreto, non fosse ancora maturata alla data di notifica dell'ingiunzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. 953/1982, conv. in l. 60/1986, e degli artt. 2943 ss. c.c., assumendo che la Regione avesse notificato l'ingiunzione oltre il termine di prescrizione triennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per la tassa automobilistica, la prescrizione triennale del credito erariale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Applicando tale principio, ha osservato che l'avviso di accertamento era stato notificato il 1 agosto 2014 e che la prescrizione sarebbe scaduta il 31 dicembre 2017, mentre l'ingiunzione di pagamento era stata notificata il 9 novembre 2017, quindi tempestivamente. Di conseguenza ha confermato la decisione della CTR e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.l. 953/1982 conv. in L. 60/1986

    L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    Per la tassa automobilistica la pretesa tributaria si prescrive in tre anni, e il termine va computato secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

  • artt. 2943 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché, in base al dies a quo applicabile al tributo in questione, il termine non era ancora decorso al momento della notifica dell'ingiunzione.

  • art. 2 d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 conv. in L. 7 marzo 1986, n. 60

    È richiamato come base dell'orientamento secondo cui la prescrizione triennale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica, la prescrizione del credito erariale è triennale e il termine decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, non dalla sola scadenza del termine di pagamento.
  • Quando l'atto interruttivo o la successiva ingiunzione intervengono prima della scadenza del triennio così calcolato, la pretesa tributaria non è prescritta.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della Corte sulla decorrenza della prescrizione del tributo.
  • Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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