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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato, dopo averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, varie cartelle di pagamento riferite a IRPEF, IRAP, tasse automobilistiche, diritti camerali e altri carichi. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello, ritenendo rituale la notificazione delle cartelle, insussistente la prescrizione e inammissibili le censure nuove sulla notificazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo; con il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, sostenendo l’automatica cancellazione dei carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

La decisione

La Corte ha rilevato, in via preliminare, che la disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo rende l’azione proposta inammissibile se il debitore non dimostra uno degli specifici pregiudizi richiesti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Poiché tale specifico interesse ad agire non risultava né dagli atti né dalle deduzioni del ricorrente, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha verificato la sopravvenuta definizione automatica ex art. 4 d.l. n. 119/2018 solo per la cartella espressamente indicata dai controricorrenti e, per tale parte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Per il resto non è stato possibile estendere l’effetto estintivo per genericità delle allegazioni. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il giudizio definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere nei limiti sopra indicati, con integrale compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non ha esaminato nel merito la prescrizione per sopravvenuta inammissibilità dell’azione originaria

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione allo stralcio dei carichi minori

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla CTR per dichiarare inammissibili come nuovi i motivi relativi ai vizi della notificazione

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 conv. in L. n. 215 del 2021

    ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifici casi di pregiudizio dimostrato dal debitore

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    ha plasmato l’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata e richiede la prova di uno specifico pregiudizio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per consentire il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari inferiori a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo indicato, con effetti estintivi del processo per cessata materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità relativa dell’originario ricorso

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato nel passaggio relativo ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite

  • art. 6 CEDU

    menzionato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate o inammissibili

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    menzionato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate o inammissibili

  • art. 3 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 24 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 101 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 104 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 113 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l’impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • L’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo ha natura dinamica e deve sussistere fino al momento della decisione; una norma sopravvenuta che lo tipizzi incide sulla pronuncia anche nei processi pendenti.
  • La prova dello specifico pregiudizio può essere fornita nei gradi di merito con gli strumenti processuali propri del giudizio tributario e, in cassazione, mediante deposito documentale nei limiti consentiti, ma deve comunque emergere dagli atti.
  • Lo stralcio automatico dei carichi di importo inferiore a 1.000 euro previsto dalla normativa sopravvenuta opera ipso iure quando ricorrono i presupposti di legge e, nei giudizi pendenti sui relativi debiti, determina cessazione della materia del contendere senza necessità di un provvedimento di sgravio.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere per lo stralcio dei carichi può essere pronunciata solo nei limiti in cui il credito interessato sia identificabile con sufficiente precisione; la genericità delle deduzioni impedisce di estendere automaticamente l’effetto estintivo a tutte le cartelle contestate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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