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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04723/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce dalla notificazione, da parte dell’agente della riscossione, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa nell’ambito della riscossione di dodici cartelle di pagamento già notificate alla contribuente. La contribuente impugnava gli atti davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva parzialmente il ricorso. In appello la contribuente deduceva la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle, mentre l’agente della riscossione proponeva appello incidentale sostenendo la prescrizione decennale e allegando anche l’intervenuta cessazione parziale della materia del contendere per effetto dell’annullamento dei debiti fino a 1000 euro previsto dal D.L. n. 119/2018. La CTR accoglieva l’appello della contribuente, qualificando come quinquennale la prescrizione dei crediti erariali. In cassazione l’agente della riscossione deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di cessazione parziale della materia del contendere; 2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., per avere la CTR applicato il termine quinquennale ai crediti tributari erariali anziché il termine ordinario decennale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e parzialmente fondato il secondo, distinguendo tra credito tributario principale, soggetto a prescrizione decennale, e sanzioni/interessi, soggetti ai rispettivi termini quinquennali, salvo i casi di giudicato per le sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle di importo inferiore a 1000 euro, specificamente individuate, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Per il resto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui i crediti erariali da imposta si prescrivono in dieci anni, mentre sanzioni e interessi seguono termini differenti. La Corte ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 76 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti

    l’omessa pronuncia ricorre se manca una decisione su un capo di domanda o eccezione specificamente dedotto; non ricorre se la decisione implica rigetto tacito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme sulla prescrizione

  • art. 4, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

    invocato per la definizione/annullamento dei debiti fino a 1000 euro e la conseguente cessazione parziale della materia del contendere

  • art. 2946 c.c.

    il credito erariale da imposta, in difetto di una diversa previsione, è soggetto al termine ordinario decennale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si applica ai crediti periodici e agli interessi, ma non al tributo erariale principale

  • art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    per le sanzioni amministrative pecuniarie tributarie non accertate in giudizio il termine è quinquennale

  • art. 2953 c.c.

    opera per i crediti da sanzioni derivanti da sentenza passata in giudicato, quale actio iudicati

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione autonomamente dedotta e non quando la statuizione complessiva comporti un rigetto implicito del punto.
  • Nei giudizi tributari, la sopravvenuta definizione agevolata o l’annullamento normativo di una parte del debito può determinare la cessazione parziale della materia del contendere, ma il giudice deve darne espressa considerazione.
  • Il credito erariale da imposta, in mancanza di una specifica diversa previsione, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., non essendo applicabile la prescrizione breve dell’art. 2948 c.c. n. 4.
  • La prescrizione quinquennale può invece operare per le sanzioni amministrative tributarie non coperte da giudicato e per gli interessi, che hanno autonomia rispetto al debito principale.
  • Le sanzioni tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato si prescrivono nel termine decennale per effetto dell’art. 2953 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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